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sezione Chi Siamo
Regolamento

Articolo 1

I fedeli che, con la cerimonia di conversione, ricevono in affidamento il Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di culto.
Chi recede dall’Istituto restituisce il Gohonzon al responsabile del Centro territorialmente competente.

Articolo 2

Ciascuna area territoriale è tenuta a realizzare le attività istituzionali stabilite dal Consiglio dei Ministri di Culto.
Ogni area territoriale, nell’ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio dei Ministri di Culto:
- elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali – riunioni, corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei fedeli e alla loro crescita spirituale;
- predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e di volontariato, da effettuarsi nella propria area geografica.
Ciascuna area territoriale è diretta dal Consiglio di area, composto dai Responsabili dell’area stessa.

Articolo 3

I Responsabili delle Aree territoriali, nominati dal Consiglio dei Ministri di Culto ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguano per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l’impegno a favore degli altri.
L’incarico di Responsabile ha la durata di due anni. Esso si intende rinnovato in mancanza di comunicazione contraria.
L’incarico può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio dei Ministri di Culto. A tal fine, il Consiglio deve comunque ascoltare l’interessato, e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I Responsabili rappresentano i fedeli della Area territoriale nell’ambito della Consulta nazionale, di cui sono componenti di diritto, e ne interpretano istanze ed esigenze.

Articolo 4

Il Consiglio dei Ministri di Culto può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili nazionali con incarichi specifici. Per l’affidamento di tali incarichi, per la loro durata, e l’eventuale revoca, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente Regolamento.
I Responsabili nazionali fanno parte, come membri di diritto, della Consulta nazionale per la durata dell’incarico.
Il Consiglio dei Ministri di Culto può affidare incarichi legati a una funzione specifica, fissando un termine per la loro durata. L’incarico si esaurisce automaticamente allo scadere dei termini.

Articolo 5

Per ogni biennio, il Consiglio dei Ministri di Culto determina, nei limiti previsti dall’articolo 6 dello Statuto, il numero dei membri della Consulta e procede alla loro nomina
Nel caso in cui un membro di diritto della Consulta decada dalla responsabilità di area o nazionale, decade altresì con effetto immediato dalla funzione di membro della Consulta.

Articolo 6

La Consulta nazionale agisce validamente quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Articolo 7

La Consulta elegge il proprio Coordinatore scegliendolo tra i suoi componenti. Il Coordinatore provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione.
Il Coordinatore intrattiene rapporti con gli altri organi dell’Istituto, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 6, c. 3, 7, c. 3, 9, c. 4, dello Statuto.

Articolo 8

La Consulta nazionale si riunisce almeno due volte l’anno. Essa, inoltre, si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Alla convocazione provvede il Coordinatore con avviso contenente l’ordine del giorno.

Articolo 9

I candidati all’incarico di ministro di culto sono presentati da due ministri in carica.
Essi devono aver compiuto, all’atto della presentazione, 35 anni e devono aver praticato continuativamente nella Soka Gakkai per almeno 10 anni.

Articolo 10

Il ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo l’insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della Soka Gakkai giapponese. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili.
Il ministro di culto presta l’assistenza spirituale ai fedeli, officia i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di meditazione della comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.
Il ministro di culto forma e assiste i Responsabili, d’area e nazionali, nell’assolvimento delle loro funzioni e nella crescita e apprendimento del Buddismo.

Articolo 11

Il Consiglio dei Ministri di Culto si riunisce almeno quattro volte l’anno, previa convocazione scritta a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente dell’Istituto. Esso si riunisce, inoltre, quando un terzo dei ministri ne faccia richiesta.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell’Istituto, il membro più anziano del Consiglio dei Ministri convoca il Consiglio stesso a mezzo di telegramma da inviarsi con preavviso di tre giorni.

Articolo 13

Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto processo verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il processo verbale resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio dei Ministri di Culto.
Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.
In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo di telefax contenente l’ordine del giorno completo.

Articolo 14

Il nulla osta di cui all’articolo 14 dello Statuto è richiesto per iscritto al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese dal Presidente dell’Istituto o - in caso di elezione del Presidente - dal membro più anziano del Consiglio dei Ministri di Culto.
Il nulla osta è rilasciato per iscritto, in lingua italiana o inglese, e deve pervenire presso la sede centrale dell’Istituto.
La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, in lingua italiana o inglese, presso la sede centrale dell’Istituto.
Prima di avviare le procedure di Cui all’articolo 14, c. 2, dello Statuto, il Presidente dell’Istituto ascolta personalmente il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario.

Articolo 15

Le modifiche dello Statuto possono essere richieste dal Presidente dell’Istituto, dal Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, oppure da un terzo dei componenti il Consiglio dei Ministri di Culto, o del Comitato Direttivo Finanziario.
Possono essere richieste anche dalla Consulta con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

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