Articolo 1
I fedeli che, con la cerimonia di conversione, ricevono in affidamento il
Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di
culto.
Chi recede dall’Istituto restituisce il Gohonzon al responsabile del
Centro territorialmente competente.
Articolo 2
L’Istituto, e le sue diverse strutture ed articolazioni, agiscono
nella sfera religiosa e nella società civile in modo indipendente
dalla politica e dai soggetti che la esercitano.
I membri dell’Istituto non possono utilizzare il proprio incarico, o
i propri legami nell’ambito dell’IBISG, per ottenere vantaggi o
consensi di tipo politico, commerciale, o di altra natura.
Chi svolge incarichi previsti dallo Statuto all’interno dell’IBISG
non può assumere incarichi di tipo istituzionale o politico.
Articolo 3
Il Consiglio Nazionale con specifica delibera determina quali siano le
strutture regionali, comprensive di una o più Regioni, che operano
nell’Istituto ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto. Con la
stessa delibera stabilisce gli elementi necessari per adempiere a quanto
previsto dall’articolo 6, comma 2 dello Statuto.
Con apposita delibera il Consiglio Nazionale può apportare modifiche
all’assetto territoriale regionale.
Ciascuna struttura regionale è tenuta a realizzare le attività
istituzionali stabilite dal Consiglio Nazionale.
Ogni struttura territoriale, nell’ambito delle linee programmatiche
stabilite dal Consiglio Nazionale:
-elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali –
riunioni corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei
fedeli e alla loro crescita spirituale;
-predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e
di volontariato, da effettuarsi nel proprio ambito territoriale;
Articolo 4
Le Divisioni dei Giovani, maschile e femminile, e le Divisioni degli Adulti,
uomini e donne, agiscono con iniziative proprie in ambito religioso e
culturale per rispondere alle diverse esigenze generazionali.
Il Consiglio Nazionale nomina, in un minimo totale di tre ed un massimo
totale di cinque, i Responsabili della Divisione dei Giovani (maschile e
femminile), come componenti del Consiglio stesso. Nomina, altresì,
in un minimo totale di due ed un massimo totale di quattro, i Responsabili
delle Divisioni degli Adulti (uomini e donne), come componenti del Consiglio
stesso.
Articolo 5
I Responsabili Regionali e i Responsabili Nazionali, nominati dal Consiglio
Nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e 6, dello Statuto, sono scelti
tra i fedeli che si distinguano per conoscenza del Buddismo, per probità
di comportamento e per l’impegno a favore degli altri.
L’incarico di Responsabile ha la durata di due anni. Esso si intende
rinnovato in mancanza di comunicazione contraria.
I Responsabili Regionali e Nazionali di cui ai commi precedenti sono membri di
diritto della Consulta Nazionale.
L’incarico può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio
Nazionale. A tal fine, il Consiglio deve comunque ascoltare l’interessato,
e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 dello Statuto, il Consiglio Nazionale
può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili
nazionali con incarichi specifici. Per l’affidamento di tali incarichi,
per la loro durata, e l’eventuale revoca, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
I Responsabili nazionali di cui al comma precedente, sono membri di diritto
della Consulta Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può affidare incarichi legati a una funzione
specifica, fissando un termine per la loro durata. L’incarico si
esaurisce automaticamente allo scadere dei termini.
Articolo 7
Il Consiglio Nazionale con apposita delibera determina la misura e i criteri
per la designazione dei rappresentanti regionali di cui all’articolo 6,
comma 2, dello Statuto. Tra le misure determinate deve, comunque, essere
previsto un rapporto proporzionale tra il numero dei fedeli di ciascuna
Regione e il numero dei rappresentanti regionali. I rappresentanti regionali
durano in carica due anni, e possono essere confermati per periodi successivi.
I rappresentanti regionali di cui al comma precedente sono membri di diritto
della Consulta Nazionale.
Nel caso in cui un membro di diritto della Consulta decada dalla
responsabilità nazionale o regionale, decade altresì con effetto
immediato dalla funzione di membro della Consulta.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 dello Statuto, il Consiglio Nazionale
può nominare fino a 10 membri aggiunti della Consulta, i quali durano
in carica fino alla scadenza di cui allo stesso articolo 6, comma 5.
I membri del Consiglio Nazionale, che non siano già membri della Consulta
ad altro titolo, possono partecipare ai lavori della Consulta senza diritto di voto.
Articolo 8
La Consulta Nazionale esprime ed interpreta le esigenze di partecipazione
della comunità dei fedeli alla vita dell’Istituto, e svolge le
sue funzioni nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative degli altri
organi nazionali.
La Consulta può sottoporre al Consiglio Nazionale questioni che richiedano
una decisione o la definizione di un orientamento di carattere generale. Può,
altresì, sottoporre al Consiglio Nazionale questioni sollevate da una o
più strutture comunitarie o territoriali dell’Istituto.
Articolo 9
La Consulta Nazionale agisce validamente quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
La Consulta Nazionale elegge il proprio coordinatore scegliendolo tra i suoi
componenti. Il Coordinatore, che resta in carica per la durata della Consulta,
provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione.
Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, intrattiene
rapporti con gli altri organi dell’Istituto, anche ai fini degli adempimenti
di cui all’articolo 8, comma 2.
Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi relativi alla Consulta, tiene
aggiornati i suoi atti e documenti e li custodisce presso la Sede principale
dell’Istituto.
Articolo 10
Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell’Istituto,
il membro più anziano del Consiglio Nazionale convoca il Consiglio stesso
a mezzo di telegramma da inviarsi con preavviso di almeno sette giorni.
Nel nominare i Vice-Presidenti, il Presidente indicherà per iscritto i
poteri eventualmente ad essi delegati, in modo permanente o temporaneo.
Articolo 11
Dovendosi rinnovare alla scadenza il Consiglio Nazionale, questo si riunisce
con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, per decidere quali
Ministri di culto dovranno essere presentati alla Soka Gakkai giapponese per il
nulla osta di cui all’articolo 19 dello Statuto. La decisione sui nominativi
è adottata con la stessa maggioranza necessaria per la nomina dei
ministri di culto.
Successivamente alla decisione del Consiglio, il Presidente o, in mancanza, il
più anziano dei suoi membri che sia ministro di culto, invia alla Soka
Gakkai giapponese i nominativi dei ministri di culto che faranno parte del
Consiglio per averne il nulla osta. La comunicazione deve essere inviata almeno
20 giorni prima della convocazione del nuovo Consiglio Nazionale.
Ai fini della prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale il Presidente, o in
mancanza di esso il più anziano dei suoi membri che sia ministro di culto,
invia comunicazione scritta ai membri della data prescelta. La riunione deve
effettuarsi entro quindici giorni dalla scadenza del Consiglio Nazionale
uscente.
Articolo 12
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno, previa
convocazione scritta a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente
dell’Istituto. Esso si riunisce, inoltre, quando un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta, sempre su convocazione del Presidente.
Salvo quanto previsto diversamente dallo Statuto, le decisioni del Consiglio
sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Almeno due volte l’anno il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta
congiunta con la Consulta Nazionale, per una scambio di informazioni e per
discutere sulle questioni che sono di fronte all’Istituto. Ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento, tali riunioni non
possono dar luogo a decisioni vincolanti.
Articolo 13
I candidati all’incarico di ministro di culto sono presentati da due
ministri in carica.
Essi devono aver compiuto, all’atto della presentazione, 35 anni, non
devono aver superato i 70 anni, e devono aver praticato continuativamente nella
Soka Gakkai per almeno 10 anni. L’incarico di Ministro di culto ha la
durata di quattro anni e può essere rinnovato.
Al compimento del 75° anno di età, il Ministro di culto cessa
dall’incarico salva espressa deroga concessa mediante delibera
adottata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza di cui all’articolo
12, comma 3, dello Statuto.
Articolo 14
Il ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo
l’insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della Soka Gakkai
giapponese. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la
corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili.
Il ministro di culto presta l’assistenza spirituale ai fedeli, officia
i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di meditazione della
comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.
Il ministro di culto forma e assiste i Responsabili regionali e nazionali
nell’assolvimento delle loro funzioni e nella crescita e apprendimento
del Buddismo.
Articolo 15
Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto
processo verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il processo verbale
resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio Nazionale.
Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza
formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della
successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.
In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo telefax o posta elettronica
contenente l’ordine del giorno completo, con un preavviso di almeno
sette giorni.
Articolo 16
Le riunioni del Comitato Direttivo Finanziario che non hanno per oggetto
atti di straordinaria amministrazione, si possono svolgere anche per
videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei
relativi verbali:
a)che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b)che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c)che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d)che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché
di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 17
I nulla osta di cui all’articolo 19 dello Statuto sono richiesti per
iscritto al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese dal Presidente
dell’Istituto o – in mancanza, o in caso di elezione del Presidente –
dal membro più anziano del Consiglio nazionale che sia ministro di
culto.
Il nulla osta è rilasciato per iscritto, in lingua italiana o inglese,
e deve pervenire presso la sede centrale dell’Istituto.
La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, in lingua italiana o
inglese, presso la sede centrale dell’Istituto.
Articolo 18
Le modifiche dello Statuto possono essere richieste dal Presidente
dell’Istituto, dal Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, oppure
da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale, o dal Comitato Direttivo
Finanziario.
Possono essere richieste anche dalla Consulta con delibera approvata dalla
maggioranza assoluta dei suoi componenti.