PREAMBOLO
L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), parte attiva ed integrante della Soka Gakkai
giapponese, si ispira agli insegnamenti contenuti nel Sutra del Loto, che riassume lo spirito di
benevolenza e di pace del Buddismo diffuso e trasmesso dal Budda Shakyamuni.
Il Sutra del Loto esprime l’essenza del Buddismo Mahayana e indica la strada per la salvezza di
tutti gli esseri.
L’IBISG riconosce e segue le Tre Grandi Leggi rivelate da Nichiren Daishonin, che rappresentano
i principi fondamentali del Sutra del Loto e indicano la via della salvezza dell’umanità per il
futuro e l’eternità.
L’IBISG si riconosce nella SOKA GAKKAI fondata in Giappone il 18 novembre 1930 dal primo
Presidente Tsunesaburo Makiguchi e dal secondo Presidente Josei Toda, e guidata successivamente dal
Presidente Daisaku Ikeda.
Il primo presidente Makiguchi e il secondo Presidente Toda posero le basi per la diffusione del buddismo
di Nichiren Daishonin e dei suoi valori di pace e di benevolenza (Kosen Rufu) e furono, per questo,
incarcerati durante la seconda guerra mondiale dal potere militarista dello Stato.
Il primo presidente Makiguchi morì in carcere. Egli insegnò il Buddismo come la Legge della Vita
e la filosofia per la creazione di valore e, con l’esempio del proprio martirio, lasciò in
eredità alle generazioni future l’impegno di dedicare la vita alla propagazione della Legge.
Il secondo Presidente Toda durante la sua prigionia arrivò ad una fondamentale percezione,
per la quale il Budda è la vita e ciascuno di noi può essere un bodhisattva della Terra,
può cioè aiutare gli altri ad intraprendere la via dell’illuminazione.
Egli ha fatto rinascere il Buddismo di Nichiren Daishonin nella società odierna esponendo
l’ideale della Rivoluzione Umana, ed ha gettato le fondamenta di Kosen Rufu in Giappone consegnando
il Gohonzon (oggetto di culto necessario per accedere alla illuminazione) a 750.000 famiglie.
Il terzo Presidente Daisaku Ikeda ha diffuso il Buddismo di Nichiren Daishonin nel mondo e non solo
in Giappone ed ha sviluppato gli ideali del Buddismo nei campi della pace, della cultura,
dell’educazione, aprendo, per la prima volta nella storia del Buddismo, la strada di Kosen Rufu
mondiale.
L’IBISG è impegnato a seguire e realizzare lo spirito e le fondamenta della Soka Gakkai,
posti dai Tre Presidenti, e rappresentati dal principio dell’unicità di maestro-discepolo
e dalla dedizione della vita alla propagazione della Legge. L’Istituto partecipa alla missione
della Soka Gakkai che mira a realizzare la pace nel mondo e la felicità del genere umano in base
alla filosofia di rispetto della natura di Budda di tutti gli esseri.
Articolo 1
DENOMINAZIONE E DURATA DELL’ISTITUTO
1. È costituito l’Istituto Buddista Italiano SOKA GAKKAI, che segue e pratica gli insegnamenti
e il culto predicati da Nichiren Daishonin. Esso aderisce – e dal punto di vista religioso ne è
parte integrante – alla SOKA GAKKAI giapponese, con sede in Tokio, quale ente religioso centrale che
diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.
2. L’Istituto ha la sede principale in Firenze, Via di Bellagio n. 2/E, e si articola
territorialmente secondo le strutture di cui all’articolo 4.
3. L’Istituto è un ente di religione e di culto, e persegue anche fini di educazione,
cultura e umanitari coessenziali alla propria concezione buddista.
4. L’Istituto rappresenta le strutture territoriali e i propri fedeli di fronte alle autorità
civili e agli enti pubblici, e ne tutela gli interessi.
5. La sua durata è illimitata.
6. Esso viene indicato per brevità, nel presente Statuto, come ‘Istituto’ o «IBISG».
Articolo 2
FINALITÀ DELL’ISTITUTO
1. L’Istituto è una confessione buddista che fa propri gli insegnamenti ed il culto
predicati da Nichiren Daishonin. Le sue finalità sono:
a. far conoscere e diffondere i principi universali di benevolenza e compassione verso tutti gli esseri
viventi, propri del buddismo;
b. far conoscere e diffondere la verità disvelata da Nichiren Daishonin, per la quale ciascun
essere umano può conseguire l’illuminazione nella presente esistenza;
c. favorire l’approfondimento e la più intima comprensione della fede nei suoi appartenenti,
attraverso lo studio e la conoscenza degli insegnamenti di Nichiren Daishonin;
d. promuovere la pratica buddista di Nichiren Daishonin, con la celebrazione del rito quotidiano di
Gongyo, che consiste nella recitazione di Nam-myoho-renge-Kyo al Gohonzon, e nella lettura dei brani
del Sutra del Loto. Il Gohonzon costituisce l’oggetto di culto necessario per accedere
all’illuminazione e far emergere la Buddità di ciascun fedele;
e. mantenere vivi e trasmettere lo spirito e l’esempio nella pratica buddista dei tre
Presidenti richiamati nel Preambolo;
f. promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie, più opportune per la
realizzazione dei valori della pace nel mondo, dell’aiuto e del sostegno verso tutti gli esseri
viventi, e per la elevazione materiale e spirituale della società;
Articolo 3
GLI APPARTENENTI ALL’ISTITUTO
1. Possono aderire all’Istituto coloro che accettano sinceramente i principi della religione buddista di Nichiren
Daishonin.
2. Può entrare a far parte dell’Istituto chiunque, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di nazionalità, di opinioni politiche, si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi ed etici di cui
all’articolo 2.
3. La richiesta di adesione viene presentata alla struttura territoriale di cui all’articolo 4,
comma 4, direttamente dall’interessato ed è valutata ed accolta dall’organismo direttivo della
struttura medesima.
4. Si entra a far parte dell’Istituto con la cerimonia di conversione e con l’iscrizione nel registro
dei fedeli. Nel corso della cerimonia l’aderente può ricevere in affidamento il Gohonzon, e si impegna a
partecipare alle attività di culto, nel rispetto dei principi religiosi e delle regole statutarie dell’Istituto.
5. L’appartenente all’Istituto può recedere dalla comunità locale, e quindi dall’Istituto
stesso, mediante comunicazione scritta, inviata alla struttura territorialmente competente. Il recesso ha effetto
immediato dal momento della ricezione della comunicazione.
Articolo 4
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA
1. La comunità dei fedeli dell’Istituto si articola in strutture locali, regionali e nazionali.
2. La struttura di base è il Gruppo, che è composto da un ristretto numero di fedeli che si riunisce
per celebrare comunitariamente il rito di Gongyo, studiare il Buddismo e scambiare testimonianze ed esperienze religiose.
3. La struttura organizzativa locale è il Centro, che realizza attività di culto, di propagazione del Buddismo,
di studio e umanitarie, tenendo presenti i bisogni e le caratteristiche dell’ambito territoriale di sua competenza
e della popolazione residente.
4. La struttura nazionale dell’Istituto si articola a livello regionale e può essere definita con
riferimento ad una o più regioni. Le strutture regionali, oltre le attività di culto,
di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, svolgono funzioni di raccordo con gli organismi direttivi
dell’Ente, in particolare con la Consulta Nazionale. Ciascuna struttura regionale, o altra da essa appositamente
delegata, tiene i registri dei fedeli dell’Istituto e valuta le richieste di adesione di cui
all’articolo 3, comma 3.
5. Le strutture regionali sono coordinate ciascuna da uno o più coadiutori dei Ministri di culto, denominati
Responsabili regionali, che ne promuovono le attività e che prestano il loro servizio in favore dei fedeli. I
Responsabili regionali sono designati e revocati dal Consiglio Nazionale, durano in carica due anni e il loro incarico
può essere rinnovato.
6. La struttura nazionale comprende altresì quattro Divisioni, due Giovani, maschile e femminile, e due Adulti,
uomini e donne, che organizzano iniziative e attività religiose e culturali in rapporto alle diverse esigenze
generazionali. I Responsabili nazionali delle Divisioni sono designati e revocati dal Consiglio Nazionale,
durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato.
7. Il Consiglio Nazionale può nominare altri Responsabili nazionali con incarichi specifici, secondo le esigenze
religiose e comunitarie dell’Istituto. All’atto della nomina il Consiglio determina durata e condizioni
dell’incarico.
8. I Responsabili di cui ai commi 5, 6, 7, del presente articolo sono nominati , tra gli appartenenti all’Istituto,
dal Consiglio Nazionale che terrà conto della rispettiva conoscenza e comprensione dei principi religiosi e
dell’interessamento di ciascuno per le esigenze della comunità dei fedeli.
Articolo 5
ORGANI NAZIONALI DELL’ISTITUTO
Gli organi nazionali dell’Istituto sono:
1. La Consulta nazionale:
2. Il Presidente;
3. I Vice-Presidenti;
4. Il Direttore;
5. Il Consiglio Nazionale;
6. Il Comitato Direttivo Finanziario;
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 6
LA CONSULTA NAZIONALE. COMPOSIZIONE
1. Sono membri della Consulta Nazionale i Responsabili regionali e i Responsabili nazionali di cui
all’articolo 4, commi 5, 6, 7.
2. Sono, inoltre, membri della Consulta Nazionale i rappresentanti delle strutture regionali in proporzione al numero
di fedeli di ciascuna Regione. Il Consiglio Nazionale definisce la misura e i criteri per la designazione dei rappresentanti
regionali.
3. Sono membri di diritto della Consulta gli ex Presidenti dell’Istituto, e gli ex Direttori del Comitato Direttivo
Finanziario.
4. Il Consiglio Nazionale può nominare membri aggiunti della Consulta in numero non superiore a 10,
scegliendoli tra i fedeli ritenuti idonei a dare un contributo in termini di esperienza e di saggezza e a costituire un
qualificato raccordo tra l’Istituto e la società.
5. La Consulta dura in carica tre anni, salvo che il Consiglio Nazionale non ne disponga la proroga per un periodo
non superiore ad un anno.
Articolo 7
LA CONSULTA NAZIONALE. FUNZIONI E POTERI
1. La Consulta Nazionale elegge tra i propri membri il Coordinatore, con funzioni di presidenza e di attivazione
dell’organo per l’assolvimento delle sue funzioni e l’esercizio dei suoi poteri. Il Coordinatore è
membro di diritto del Consiglio Nazionale.
2. La Consulta Nazionale svolge la funzione di raccordo tra le strutture comunitarie e territoriali dell’IBISG e il
Consiglio Nazionale ed esprime le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell’Istituto.
3. Il Regolamento individua le specifiche competenze della Consulta Nazionale.
4. La Consulta Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno, e tutte le volte in cui deve procedere ad adempimenti
statutari.
Articolo 8
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente dell’Istituto è eletto dal Consiglio Nazionale tra i Ministri di culto che ne fanno parte.
2. Il Presidente dura in carica 3 anni. L’incarico è rinnovabile.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale e ne esegue le deliberazioni.
4. Il Presidente dirige l’Istituto esercitando tutti i poteri che non competono statutariamente agli altri Organi
collegiali. Egli può sottoporre al Consiglio Nazionale quesiti o questioni che richiedano un esame o una decisione
nel merito.
5. Il Presidente rappresenta l’Istituto nei rapporti con le autorità pubbliche e nei rapporti internazionali.
6. Il Presidente nomina, previo parere conforme del Consiglio Nazionale, due o più Vice Presidenti cui può
delegare specifici poteri in modo temporaneo o permanente.
7. Il Presidente nomina, previo parere conforme del Consiglio Nazionale, il Segretario Generale scegliendolo tra i membri che
abbiano anzianità di appartenenza all’IBISG non inferiore a 6 anni. Il Segretario Generale svolge funzioni di
carattere amministrativo ai fini del buon andamento dei lavori del Consiglio Nazionale e dell’esecuzione delle sue
delibere.
8. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Presidente, il Consiglio Nazionale viene convocato
dal più anziano di età dei suoi componenti che sia Ministro di culto per procedere alla elezione del nuovo
Presidente. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza
della vacanza della carica. Durante tale periodo il Consiglio Nazionale svolge esclusivamente le funzioni ordinarie e non
può procedere ad alcuna nomina.
Articolo 9
I VICE-PRESIDENTI
1. I Vice-Presidenti sono nominati dal Presidente tra i Ministri di culto che fanno parte del Consiglio Nazionale.
2. I Vice-Presidenti rappresentano il Presidente all’interno dell’Istituto.
3. I Vice-Presidenti esercitano i poteri che il Presidente deleghi loro in modo temporaneo o permanente.
4. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o cessare dalla carica, il Presidente, i Vice-Presidenti cessano
immediatamente dalla carica.
Articolo 10
IL DIRETTORE
1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio Nazionale che lo elegge con la maggioranza dei due terzi
dei propri componenti.
2. Il Direttore dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile.
3. Il Direttore presiede il Comitato Direttivo Finanziario ed ha la rappresentanza legale dell’Istituto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 8 comma 5.
4. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Direttore, il Consiglio Nazionale viene convocato
dal Presidente per procedere alla nomina del nuovo Direttore. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti
giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica.
Articolo 11
IL CONSIGLIO NAZIONALE. COMPOSIZIONE
1. Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di 36 membri, di cui almeno 15 Ministri di Culto. Esso dura in
carica per 4 anni. Il Regolamento disciplina la procedura per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
2. Il Regolamento definisce eventuali ulteriori requisiti necessari per l’ingresso dei Ministri di Culto nel
Consiglio Nazionale.
3. Sono, inoltre, componenti di diritto del Consiglio Nazionale: il Coordinatore della Consulta Nazionale; i Responsabili
nazionali della Divisione Giovani e della Divisione Adulti dell’Istituto, secondo le modalità e nel numero
previsti dal Regolamento; il Segretario Generale.
Articolo 12
IL CONSIGLIO NAZIONALE. FUNZIONI E POTERI
1. Il Consiglio Nazionale programma e coordina le attività dell’Istituto di rilevanza nazionale, a cominciare
da quelle di culto e di religione.
2. Il Consiglio Nazionale si pronuncia sulle questioni religiose e dottrinali più importanti che possono essere
sottoposte al suo esame anche dal Presidente e dalla Consulta Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale nomina i Ministri di culto tra i membri della comunità di fedeli che siano in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 13. Le nomine dei Ministri di culto sono approvate con votazione cui
partecipano soltanto i membri del Consiglio Nazionale che siano Ministri di culto. Per la nomina è necessaria la
maggioranza assoluta dei Ministri di culto presenti nel Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale nomina il Direttore del Comitato Direttivo finanziario con maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. Nomina altresì con la maggioranza dei suoi componenti gli altri membri del Comitato Direttivo.
5. Il Consiglio Nazionale può, con delibera motivata, revocare, dichiarando decaduto dalla carica il
Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, dopo aver sentito le sue ragioni in seduta congiunta con il Comitato Direttivo.
In caso di revoca del Direttore, il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto il Comitato Direttivo nel suo insieme
purché provveda contestualmente a nominare il nuovo Comitato. Per la revoca del Direttore, e del Comitato Direttivo,
è necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.
Articolo 13
I MINISTRI DI CULTO
1. I Ministri di culto sono nominati tra i membri della comunità di fedeli che si distinguono per esperienza di fede,
conoscenza e comprensione dei principi del Buddismo di Nichiren Daishonin, e per capacità di guida e di consiglio nei
confronti dei fedeli.
2. I Ministri di culto presiedono le cerimonie di culto previste dall’IBISG, svolgono funzioni di assistenza spirituale
nei confronti della comunità di fedeli loro affidata, e assolvono agli altri compiti affidati loro dal Consiglio
Nazionale.
3. Il Regolamento definisce i requisiti necessari per la nomina a Ministro di culto, nonché i limiti di tempo
dell’incarico di Ministro.
Articolo 14
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
1. L’Istituto è titolare dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare dallo stesso comunque acquistato,
o pervenutogli per donazione o per testamento.
2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto sono costituiti dagli eventuali
proventi dei beni mobili e immobili dell’Istituto stesso, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli,
dai contributi volontari degli appartenenti all’Istituto, e dai finanziamenti sia pubblici che privati.
Articolo 15
IL COMITATO DIRETTIVO FINANZIARIO
1. Il Comitato Direttivo Finanziario è composto dal Direttore, nominato con le modalità di cui
all’articolo 10, e da sei membri nominati dal Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato Direttivo Finanziario dura in carica tre anni. Allo scadere del triennio, viene rinnovato seguendo le procedure
di cui al comma precedente. Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Comitato, esso è sostituito con le
stesse modalità.
3. Un membro del Comitato Direttivo Finanziario che, senza specifica giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive
del Comitato, cessa automaticamente di farne parte.
4. Venendo a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, la carica
viene assunta ad interim dal più anziano d’età dei membri del Comitato, fino al momento della nomina del
nuovo Direttore. Nel periodo interinale il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Al Comitato sono attribuiti, con le eccezioni di cui al successivo comma 7, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario,
la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
6. Le delibere del Comitato sono valide quando alle rispettive riunioni partecipano almeno 4 dei suoi componenti. Esse sono
prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione appoggiata dal Direttore.
7. Nel caso di acquisto, alienazione o permuta di beni immobili, rilascio di garanzie reali, o comunque di atti od operazioni
di rilevante entità, la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato e, in ogni
caso, anche dal suo Direttore, dopo aver ottenuto il benestare da parte del Consiglio Nazionale.
8. Il Direttore del Comitato ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ai sensi
dell’articolo 10, comma 3.
9. Il Direttore esegue le deliberazioni del Comitato. Egli informa periodicamente dell’operato del Comitato il Consiglio
Nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
10. Il Comitato Direttivo Finanziario è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno in sessione ordinaria,
la prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 31 dicembre. In sessione straordinaria sarà convocato ogniqualvolta
lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi membri.
Articolo 16
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal
Consiglio Nazionale. I revisori devono essere iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri,
o al Registro dei Revisori contabili.
2. I Revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo
trasmesso loro dal Comitato Direttivo Finanziario, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza con le
scritture. Essi redigono ogni anno una relazione in merito e la trasmettono al Consiglio Nazionale.
Articolo 17
DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Se lo Statuto non prevede diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei
presenti.
Articolo 18
ATTIVITÀ NON DI RELIGIONE O DI CULTO
1. Per le attività non di religione o di culto l’Istituto tiene le scritture contabili previste dalle leggi
tributarie e osserva le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.
Articolo 19
NULLA OSTA PER LE CARICHE MAGGIORI
1. Le nomine alla carica di Presidente dell’Istituto, di Vice-presidenti, di Ministro di Culto, e di Direttore, devono
essere precedute dal rilascio del nulla osta da parte del Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese. La revoca del
nulla osta determina la decadenza dalla carica.
Articolo 20
MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate in seduta congiunta del Consiglio Nazionale e del Comitato
Direttivo Finanziario, con la maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.
2. Il presente Statuto sarà accompagnato da apposito Regolamento di attuazione. Il Regolamento è approvato, e
modificato, in riunione congiunta del Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza assoluta
dei componenti dei due organi.
Articolo 21
ESTINZIONE DELL’ISTITUTO
1. Per deliberare l’estinzione volontaria dell’Istituto occorre la riunione congiunta del Consiglio Nazionale e
del Comitato Direttivo Finanziario, ed il voto favorevole dei tre quarti dei loro componenti nonché del
Presidente e del Direttore.
2. Nel caso di estinzione dell’Istituto, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra
istituzione operante in Italia o all’estero, avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano la SOKA GAKKAI.
3. I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori o ai loro successori legittimi se questa condizione
sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione, e comunque saranno devoluti nel rispetto della volontà
dei donatori.
Articolo 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non è previsto, né disciplinato, dal presente Statuto, si rinvia alle leggi dello Stato italiano.