Articolo 1
DENOMINAZIONE E DURATA DELL’ISTITUTO
1. È costituito l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che
segue e pratica gli insegnamenti e il culto predicati da Nichiren Daishonin.
Esso aderisce - e dal punto di vista religioso ne è parte integrante
- alla Soka Gakkai giapponese, con sede in Tokio, quale ente religioso centrale
che diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.
2. L’Istituto ha la sede principale in Firenze, Via di Bellagio n. 2/E
e si articola territorialmente secondo le strutture di cui all’articolo
4.
3. L’Istituto è un ente di religione e di culto, e persegue anche
fini di educazione, cultura e umanitari coessenziali alla propria concezione
buddista.
4. L’Istituto rappresenta le strutture territoriali e i propri fedeli
di fronte alle autorità civili e agli enti pubblici, e ne tutela gli
interessi.
5. La sua durata è illimitata.
6. Esso viene indicato per brevità, nel presente Statuto, come ‘Istituto’.
Articolo 2
FINALITÀ DELL’ISTITUTO
1. L’Istituto è una confessione buddista che fa propri gli insegnamenti
ed il culto predicati da Nichiren Daishonin. Le sue finalità sono:
a. far conoscere e diffondere i principi universali di benevolenza e
compassione verso tutti gli esseri viventi, propri del buddismo;
b. far conoscere e diffondere la verità disvelata da Nichiren Daishonin,
per la quale ciascun essere umano può conseguire l’illuminazione
nella presente esistenza;
c. favorire l’approfondimento e la più intima comprensione della
fede nei suoi appartenenti, attraverso lo studio e la conoscenza degli insegnamenti
di Nichiren Daishonin;
d. promuovere la pratica buddista di Nichiren Daishonin, con la celebrazione
del rito quotidiano di Gongyo, che consiste nella lettura di brani del Sutra
del Loto e nella meditazione sul Gohonzon quale oggetto di culto necessario
per accedere all’illuminazione e far emergere la Buddità di ciascun
fedele;
e. promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie, più opportune
per la realizzazione dei valori della pace nel mondo, dell’aiuto e del
sostegno verso tutti gli esseri viventi, e per la elevazione materiale e spirituale
della società.
Articolo 3
GLI APPARTENENTI ALL’ISTITUTO
1. Possono aderire all’Istituto coloro che accettano sinceramente i
principi della religione buddista di Nichiren Daishonin.
2. Può entrare a far parte dell’Istituto chiunque, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di opinioni politiche,
si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi ed etici di cui
all’articolo 2.
3. La richiesta di adesione viene presentata alla struttura territoriale
di cui all’articolo 4, comma 4, direttamente dall’interessato
ed è valutata ed accolta dall’organismo direttivo della struttura
medesima.
4. Si entra a far parte dell’Istituto con la cerimonia di conversione
e con l’iscrizione nel registro dei fedeli. Nel corso della cerimonia
l’aderente può ricevere in affidamento il Gohonzon, e si impegna
a partecipare alle attività di culto, nel rispetto dei principi religiosi
e delle regole statutarie dell’Istituto.
5. L’appartenente all’Istituto può recedere dalla comunità locale,
e quindi dall’Istituto stesso, mediante comunicazione scritta, inviata
alla struttura territorialmente competente. Il recesso ha effetto immediato
dal momento della ricezione della comunicazione.
Articolo 4
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA
1. La comunità dei fedeli dell’Istituto si articola in strutture
ed aree territoriali.
2. La struttura di base è il Gruppo, che è composto da un ristretto
numero di fedeli che si riunisce per celebrare comunitariamente il rito di
Gongyo, studiare il Buddismo e scambiare testimonianze ed esperienze religiose.
3. La struttura organizzativa locale è il Centro, che realizza attività di
culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, tenendo presenti
i bisogni e le caratteristiche dell’area di sua competenza e della popolazione
residente.
4. La struttura nazionale dell’Istituto comprende tre Aree territoriali,
il Nord-Italia, il Centro-Italia, il Sud-Italia comprese la Sicilia e la Sardegna.
Le Aree, oltre le attività di culto, di propagazione del Buddismo, di
studio e umanitarie, svolgono funzioni di raccordo con gli organismi direttivi
dell’Ente. Ciascuna Area territoriale, o altra struttura da essa appositamente
delegata, tiene i registri dei fedeli dell’Istituto e valuta le richieste
di adesione di cui all’articolo 3, comma 3.
5. Il Consiglio dei Ministri di Culto può individuare e autorizzare
l’operatività di altre strutture comunitarie territoriali con
esclusiva funzione di servizio dei fedeli.
6. Le strutture comunitarie e territoriali di cui ai commi precedenti
sono coordinate rispettivamente da uno o più coadiutori dei Ministri
di Culto, denominati Responsabili, che ne promuovono le attività e che
prestano il loro servizio in favore dei fedeli. I Responsabili sono designati
e revocati dal Consiglio dei Ministri di Culto, durano in carica due anni e
il loro incarico può essere rinnovato.
7. Il Consiglio dei Ministri di Culto designa dei Responsabili nazionali
che assolvono incarichi specifici secondo le esigenze religiose e comunitarie
dell’Istituto.
8. I Responsabili di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono nominati,
tra gli appartenenti all’Istituto, dal Consiglio dei Ministri di Culto
che terrà conto della rispettiva conoscenza e comprensione dei principi
religiosi e dell’interessamento di ciascuno per le esigenze della comunità dei
fedeli.
Articolo 5
ORGANI NAZIONALI DELL’ISTITUTO
Gli organi nazionali dell’Istituto sono:
1. La Consulta Nazionale;
2. Il Presidente;
3. Il Direttore;
4. Il Consiglio dei Ministri di Culto;
5. Il Comitato Direttivo Finanziario;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Articolo 6
LA CONSULTA NAZIONALE
1. Sono membri di diritto della Consulta Nazionale tutti i Responsabili delle
Aree territoriali e tutti i Responsabili nazionali di cui all’articolo
4, commi 6 e 7.
2. Il Consiglio dei Ministri di Culto può nominare membri aggiunti della
Consulta in numero non superiore al 10% (dieci per cento) dei membri di diritto,
scegliendoli tra i fedeli ritenuti idonei a dare un contributo in termini di
esperienza e di saggezza e a costituire un qualificato raccordo tra l’Istituto
e la società.
3. La Consulta può essere ascoltata dal Presidente, dal Consiglio dei
Ministri di Culto e dal Comitato Direttivo Finanziario. Essa può chiedere
di essere ascoltata dagli stessi organi ai quali può comunque avanzare
istanze e proposte.
4. La Consulta dura in carica due anni, salvo che il Presidente, udito
il Consiglio dei Ministri di Culto, non ne disponga la proroga per un periodo
non superiore ad un anno.
Articolo 7
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente dell’Istituto è eletto, tra i propri membri,
dal Consiglio dei Ministri di Culto.
2. Il Presidente deve essere cittadino italiano, e dura in carica 3 anni.
L’incarico è rinnovabile.
3. Il Presidente presiede il Consiglio dei Ministri di Culto ed esegue
le deliberazioni di questo. A tal fine, agisce in raccordo con la Consulta
Nazionale per meglio conoscere le condizioni, i bisogni e le aspirazioni della
Comunità religiosa.
4. Il Presidente rappresenta l’Istituto nei rapporti con le autorità pubbliche
e nei rapporti internazionali. Esercita gli altri poteri previsti dallo Statuto.
5. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica,
il Presidente, il Consiglio dei Ministri di Culto viene convocato dal più anziano
di età dei membri del Consiglio per procedere alla elezione del nuovo
Presidente. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti
giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica. Durante
tale periodo il Consiglio dei Ministri di Culto svolge esclusivamente le funzioni
ordinarie e non può procedere ad alcuna nomina.
Articolo 8
IL DIRETTORE
1. Il Direttore viene nominato dal Presidente dell’Istituto su parere
conforme della maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Ministri di Culto.
2. Il Direttore dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile.
3. Il Direttore presiede il Comitato Direttivo Finanziario ed ha la rappresentanza
legale dell’Istituto, fermo restando quanto previsto dall’articolo
7 comma 4.
Articolo 9
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CULTO
1. I Ministri di Culto sono nominati dal Presidente dell’Istituto tra
i membri della comunità di fedeli che si distinguano per esperienza
di fede, conoscenza e comprensione dei principi del Buddismo di Nichiren Daishonin,
e per capacità di guida e di consiglio nei confronti dei fedeli.
2. I Ministri di Culto durano in carica quattro anni e possono essere
confermati dal Presidente dell’Istituto per eguali successivi periodi.
Essi compongono il Consiglio dei Ministri di Culto.
3. Il Consiglio dei Ministri di Culto è composto almeno di cinque membri.
4. Il Consiglio:
- programma e coordina le attività dell’Istituto di rilevanza
nazionale, a cominciare da quelle di culto e di religione,
- e si pronuncia sulle questioni religiose e dottrinali più importanti
che possono essere sottoposte al suo esame anche dal Presidente e dalla Consulta
nazionale.
5. Il Consiglio esamina e istruisce le candidature all’incarico di Ministro
di Culto e le presenta al Presidente per le decisioni di competenza.
6. Il Consiglio nomina i Responsabili coadiutori e i Responsabili nazionali
di cui all’articolo 4.
Articolo 10
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
1. L’Istituto è titolare dell’intero patrimonio immobiliare
e mobiliare dallo stesso comunque acquistato, o pervenutogli per donazione
o per testamento.
2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto
sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell’Istituto
stesso, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli, dai contributi
volontari degli appartenenti all’Istituto, e dai finanziamenti sia pubblici
che privati.
Articolo 11
IL COMITATO DIRETTIVO FINANZIARIO
1. Il Comitato Direttivo Finanziario è composto dal Direttore, nominato
con le modalità di cui all’articolo 8, e da
sei membri nominati dal Presidente dell’Istituto nell’ambito di
una rosa di nominativi presentata dal Consiglio dei Ministri di Culto.
2. Il Comitato Direttivo Finanziario dura in carica tre anni, al termine
dei quali viene rinnovato con le modalità di cui al comma precedente.
Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Comitato, esso è sostituito
con le stesse modalità.
3. Venendo a determinarsi la vacanza della carica di Presidente dell’Istituto,
il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione fino
alla elezione del nuovo Presidente. Il Presidente eletto può nominare
un nuovo Direttore, o confermare quello esistente.
4. Venendo a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, il Direttore
del Comitato Direttivo Finanziario, la carica viene assunta ad interim dal
più anziano d’età dei membri del Comitato, fino al momento
della nomina del nuovo Direttore. Nel periodo interinale il Comitato svolge
esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Al Comitato sono attribuiti, con le eccezioni di cui al successivo
comma 7, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa
la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni
esercizio finanziario, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno solare.
6. Le delibere del Comitato sono valide quando alle rispettive riunioni
partecipano almeno cinque dei suoi componenti. Esse sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione appoggiata
dal Direttore.
7. Nel caso di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, rilascio
di garanzie reali, o comunque di atti e operazioni che possano diminuire o
impegnare in modo rilevante il patrimonio dell’Istituto, la delibera
deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato ed,
in ogni caso, anche dal suo Direttore, dopo avere ottenuto il benestare da
parte del Consiglio dei Ministri di Culto.
8. Il Direttore del Comitato ha la rappresentanza legale dell’Istituto,
ai sensi dell’articolo 8 comma 3.
9. Il Direttore esegue le deliberazioni del Comitato. Egli informa periodicamente
dell’operato del Comitato il Consiglio dei Ministri di Culto.
10. Il Comitato Direttivo Finanziario è convocato dal Direttore almeno
due volte l’anno in sessione ordinaria, la prima entro il 31 maggio,
la seconda entro il 31 dicembre. In sessione straordinaria sarà convocato
ogniqualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta
almeno quattro dei suoi membri.
Articolo 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi
e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio dei Ministri di Culto. I revisori
devono essere iscritti all’albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri,
o al Registro dei Revisori dei Conti.
2. I Revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili
ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo trasmesso loro dal Comitato
Direttivo Finanziario, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza
con le scritture. Essi redigono una relazione in merito e la trasmettono al
Consiglio dei Ministri di Culto.
Articolo 13
ATTIVITÀ NON DI RELIGIONE O DI CULTO
Per le attività non di religione o di culto l’Istituto tiene
le scritture contabili previste dalle leggi tributarie e osserva le norme circa
tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.
Articolo 14
NULLA OSTA PER LE CARICHE MAGGIORI
1. Le nomine alla carica di Presidente dell’Istituto, di Ministro di
Culto, e di Direttore, devono essere precedute dal rilascio del nulla osta
da parte del Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese. Il ritiro del
nulla osta determina la decadenza dalla carica.
2. Il Presidente dell’Istituto, previo parere favorevole del Consiglio
dei Ministri di Culto, può dichiarare decaduto dalla carica il Direttore
del Comitato Direttivo Finanziario.
Articolo 15
MODIFICHE STATUTARIE
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate in seduta congiunta
del Consiglio dei Ministri di Culto e del Comitato Direttivo Finanziario, con
la maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.
Articolo 16
ESTINZIONE DELL’ISTITUTO
1. Per deliberare l’estinzione volontaria dell’Istituto occorre
la riunione congiunta del Consiglio dei Ministri di Culto e del Comitato Direttivo
Finanziario, ed il voto favorevole dei tre quarti dei loro componenti nonché del
Presidente e del Direttore.
2. Nel caso di estinzione dell’Istituto, per qualsiasi causa, il suo
patrimonio sarà devoluto ad altra istituzione operante in Italia o all’estero,
avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano la Soka Gakkai.
3. I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori o ai
loro successori legittimi se questa condizione sia espressamente stabilita
nei relativi atti di donazione, e comunque saranno devoluti nel rispetto della
volontà dei donatori.
Articolo 17
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Il presente Statuto potrà essere accompagnato da apposito Regolamento da
approvarsi in riunione congiunta del Consiglio dei Ministri di Culto e del
Comitato Direttivo Finanziario.
2. Per quanto non è previsto, né disciplinato, dal presente Statuto,
si rinvia alle leggi dello Stato italiano.
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