Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce tutti coloro che in Italia praticano il Buddismo di Nichiren Daishonin, maestro giapponese del 13esimo secolo, e che si riconoscono nei principi e scopi della Soka Gakkai, organizzazione che promuove su scala mondiale i valori della pace, della cultura e dell’educazione. Chiunque si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi, etici e umanitari del Buddismo di Nichiren Daishonin può entrare a far parte dell’Istituto.

In Italia questo Buddismo approda intorno agli anni Settanta. La prima associazione, si chiama INS (Nichiren Shoshu Italiana) che dopo alcuni anni (nel 1987) diventa ente morale con il nome di Associazione Italiana Nichiren Shoshu (AINS). Negli anni novanta diventa Associazione Italiana Soka Gakkai (1990) fino alla costituzione come Ente religioso e di culto con atto pubblico il 27 marzo 1998 riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000 (G.U. n.52 del 3 marzo 2001).

 

Il 14 giugno 2016 il Parlamento ha approvato all’unanimità l’Intesa con il nostro istituto, pubblicata il 15 luglio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale nr. 164.

 

Intesa con lo Stato Italiano

15.07.2016: Pubblicata legge Intesa su Gazzetta Ufficiale

Il 27 marzo 1998 nasce l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ente religioso riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000. Il 14 giugno 2016 il Parlamento approva in via definitiva l’Intesa con il nostro istituto.

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficale nr.164 del 15-7-2016 le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai in attuazione all’art.8, terzo comma, della Costituzione, Legge 28 giugno 2016, n. 130. (16G00143) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2016)

Link al sito della Gazzetta Ufficiale:  http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-15&atto.codiceRedazionale=16G00143&elenco30giorni=true

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8×1000 alla Soka Gakkai. Info e istruzioni.back

Organi dell'Istituto

Composizione del Consiglio Nazionale

Presidente  
Alberto Aprea ministro di culto
   
Vice presidenti  
Anna Conti ministro di culto e resp. generale gruppo Donne
Katsuhiko Sakaki ministro di culto
   
Membri  
Tamotsu Nakajima ministro di culto e segretario generale dei ministri di culto
Francesco Geracitano ministro di culto e resp. nazionale gruppo Uomini
Rosanna Sorelli ministro di culto e resp. nazionale gruppo Donne
Tamiko Kaneda ministro di culto e segretaria generale
Dino Bucalo Coordinatore della Consulta
Giuseppe Palatucci ministro di culto
Giulia Cesaroni ministro di culto
Maki Okano ministro di culto
Roberta Aramu ministro di culto
Noriko Tanaka ministro di culto
Marta Bonomo ministro di culto
Giovanna Lerose vice resp. nazionale gruppo Donne
Raffaele Capone ministro di culto
Savino Mazzariello ministro di culto
Roberto Francini ministro di culto
Alessandro Abrate ministro di culto
Roberto Minganti ministro di culto
Michele Giuseppone resp. nazionale gruppo Giovani
Andrea Ciccorelli resp. nazionale gruppo Giovani Uomini
Jasmina Cipriani resp. nazionale gruppo Giovani Donne
Valerio Baci Segretario nazionale gruppo Giovani Uomini
Chiara De Paoli Segretaria nazionale gruppo Giovani Donne
   
Uditori  
Asa Saito sostenitrice nazionale senior gruppo Donne
Daniele Santi segretario Senzatomica

Composizione del Comitato Direttivo Finanziario

Direttore
Niccolò Ugolini

Membri
Cristina Marsili
Aldo Giuliattini
Alessandro Graziano
Oscar Moretti
Dario Carta
Massimo Priolo

Composizione del Collegio dei Revisori

Presidente
Mauro Lumini

Membri
Francesco Liverini
Laura Battiston

Organismo di Vigilanza

(ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/01)
Anna Maria Cacciarru

Lo Statuto

Testo dello statuto dell’IBISG in formato pdf.back

PREAMBOLO
L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), parte attiva ed integrante della Soka Gakkai giapponese, si ispira agli insegnamenti contenuti nel Sutra del Loto, che riassume lo spirito di benevolenza e di pace del Buddismo diffuso e trasmesso dal Budda Shakyamuni. Il Sutra del Loto esprime l’essenza del Buddismo Mahayana e indica la strada per la salvezza di tutti gli esseri.
L’IBISG riconosce e segue le Tre Grandi Leggi rivelate da Nichiren Daishonin, che rappresentano i principi fondamentali del Sutra del Loto e indicano la via della salvezza dell’umanità per il futuro e l’eternità.
L’IBISG si riconosce nella Soka Gakkai fondata in Giappone il 18 novembre 1930 dal primo Presidente Tsunesaburo Makiguchi e dal secondo Presidente Josei Toda, e guidata successivamente dal Presidente Daisaku Ikeda.
Il primo presidente Makiguchi e il secondo Presidente Toda posero le basi per la diffusione del buddismo di Nichiren Daishonin e dei suoi valori di pace e di benevolenza (Kosen Rufu) e furono, per questo, incarcerati durante la seconda guerra mondiale dal potere militarista dello Stato. Il primo presidente Makiguchi morì in carcere. Egli insegnò il Buddismo come la Legge della Vita e la filosofia per la creazione di valore e, con l’esempio del proprio martirio, lasciò in eredità alle generazioni future l’impegno di dedicare la vita alla propagazione della Legge.
Il secondo Presidente Toda durante la sua prigionia arrivò ad una fondamentale percezione, per la quale il Budda è la vita e ciascuno di noi può essere un bodhisattva della Terra, può cioè aiutare gli altri ad intraprendere la via dell’illuminazione. Egli ha fatto rinascere il Buddismo di Nichiren Daishonin nella società odierna esponendo l’ideale della Rivoluzione Umana, ed ha gettato le fondamenta di Kosen Rufu in Giappone consegnando il Gohonzon (oggetto di culto necessario per accedere alla illuminazione) a 750.000 famiglie. Il terzo Presidente Daisaku Ikeda ha diffuso il Buddismo di Nichiren Daishonin nel mondo e non solo in Giappone ed ha sviluppato gli ideali del Buddismo nei campi della pace, della cultura, dell’educazione, aprendo, per la prima volta nella storia del Buddismo, la strada di Kosen Rufu mondiale. L’IBISG è impegnato a seguire e realizzare lo spirito e le fondamenta della Soka Gakkai, posti dai Tre Presidenti, e rappresentati dal principio dell’unicità di maestro-discepolo e dalla dedizione della vita alla propagazione della Legge. L’Istituto partecipa alla missione della Soka Gakkai che mira a realizzare la pace nel mondo e la felicità del genere umano in base alla filosofia di rispetto della natura di Budda di tutti gli esseri.

Articolo 1
DENOMINAZIONE E DURATA DELL’ISTITUTO

  1. È costituito l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che segue e pratica gli insegnamenti e il culto predicati da Nichiren Daishonin. Esso aderisce – e dal punto di vista religioso ne è parte integrante – alla Soka Gakkai giapponese, con sede in Tokio, quale ente religioso centrale che diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.
  2. L’Istituto ha la sede principale in Firenze, Via di Bellagio n. 2/E, e si articola territorialmente secondo le strutture di cui all’articolo 4.
  3. L’Istituto è un ente di religione e di culto, e persegue anche fini di educazione, cultura e umanitari coessenziali alla propria concezione buddista.
  4. L’Istituto rappresenta le strutture territoriali e i propri fedeli di fronte alle autorità civili e agli enti pubblici, e ne tutela gli interessi.
  5. La sua durata è illimitata.
  6. Esso viene indicato per brevità, nel presente Statuto, come ‘Istituto’ o «IBISG».

Articolo 2
FINALITÀ DELL’ISTITUTO

L’Istituto è una confessione buddista che fa propri gli insegnamenti ed il culto predicati da Nichiren Daishonin. Le sue finalità sono:

  1. far conoscere e diffondere i principi universali di benevolenza e compassione verso tutti gli esseri viventi, propri del buddismo;
  2. far conoscere e diffondere la verità disvelata da Nichiren Daishonin, per la quale ciascun essere umano può conseguire l’illuminazione nella presente esistenza;
  3. favorire l’approfondimento e la più intima comprensione della fede nei suoi appartenenti, attraverso lo studio e la conoscenza degli insegnamenti di Nichiren Daishonin;
  4. promuovere la pratica buddista di Nichiren Daishonin, con la celebrazione del rito quotidiano di Gongyo, che consiste nella recitazione di Nam-myoho-renge-Kyo al Gohonzon, e nella lettura dei brani del Sutra del Loto. Il Gohonzon costituisce l’oggetto di culto necessario per accedere all’illuminazione e far emergere la Buddità di ciascun fedele;
  5. mantenere vivi e trasmettere lo spirito e l’esempio nella pratica buddista dei tre Presidenti richiamati nel Preambolo;
  6. promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie, più opportune per la realizzazione dei valori della pace nel mondo, dell’aiuto e del sostegno verso tutti gli esseri viventi, e per la elevazione materiale e spirituale della società;

Articolo 3
GLI APPARTENENTI ALL’ISTITUTO

  1. Possono aderire all’Istituto coloro che accettano sinceramente i principi della religione buddista di Nichiren Daishonin.
  2. Può entrare a far parte dell’Istituto chiunque, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di opinioni politiche, si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi ed etici di cui all’articolo 2.
  3. La richiesta di adesione viene presentata alla struttura territoriale di cui all’articolo 4, comma 4, direttamente dall’interessato ed è valutata ed accolta dall’organismo direttivo della struttura medesima.
  4. Si entra a far parte dell’Istituto con la cerimonia di conversione e con l’iscrizione nel registro dei fedeli. Nel corso della cerimonia l’aderente può ricevere in affidamento il Gohonzon, e si impegna a partecipare alle attività di culto, nel rispetto dei principi religiosi e delle regole statutarie dell’Istituto.
  5. L’appartenente all’Istituto può recedere dalla comunità locale, e quindi dall’Istituto stesso, mediante comunicazione scritta, inviata alla struttura territorialmente competente. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione.

Articolo 4
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA

  1. La comunità dei fedeli dell’Istituto si articola in strutture locali, regionali e nazionali.
  2. La struttura di base è il Gruppo, che è composto da un ristretto numero di fedeli che si riunisce per celebrare comunitariamente il rito di Gongyo, studiare il Buddismo e scambiare testimonianze ed esperienze religiose.
  3. La struttura organizzativa locale è il Centro, che realizza attività di culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, tenendo presenti i bisogni e le caratteristiche dell’ambito territoriale di sua competenza e della popolazione residente.
  4. La struttura nazionale dell’Istituto si articola a livello regionale e può essere definita con riferimento ad una o più regioni. Le strutture regionali, oltre le attività di culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, svolgono funzioni di raccordo con gli organismi direttivi dell’Ente, in particolare con la Consulta Nazionale. Ciascuna struttura regionale, o altra da essa appositamente delegata, tiene i registri dei fedeli dell’Istituto e valuta le richieste di adesione di cui all’articolo 3, comma 3.
  5. Le strutture regionali sono coordinate ciascuna da uno o più coadiutori dei Ministri di culto, denominati Responsabili regionali, che ne promuovono le attività e che prestano il loro servizio in favore dei fedeli. I Responsabili regionali sono designati e revocati dal Consiglio Nazionale, durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato.
  6. La struttura nazionale comprende altresì quattro Divisioni, due Giovani, maschile e femminile, e due Adulti, uomini e donne, che organizzano iniziative e attività religiose e culturali in rapporto alle diverse esigenze generazionali. I Responsabili nazionali delle Divisioni sono designati e revocati dal Consiglio Nazionale, durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato.
  7. Il Consiglio Nazionale può nominare altri Responsabili nazionali con incarichi specifici, secondo le esigenze religiose e comunitarie dell’Istituto. All’atto della nomina il Consiglio determina durata e condizioni dell’incarico.
  8. I Responsabili di cui ai commi 5, 6, 7, del presente articolo sono nominati , tra gli appartenenti all’Istituto, dal Consiglio Nazionale che terrà conto della rispettiva conoscenza e comprensione dei principi religiosi e dell’interessamento di ciascuno per le esigenze della comunità dei fedeli.

Articolo 5
ORGANI NAZIONALI DELL’ISTITUTO

Gli organi nazionali dell’Istituto sono:

  1. La Consulta nazionale:
  2. Il Presidente;
  3. I Vice-Presidenti;
  4. Il Direttore;
  5. Il Consiglio Nazionale;
  6. Il Comitato Direttivo Finanziario;
  7. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6
LA CONSULTA NAZIONALE. COMPOSIZIONE

  1. Sono membri della Consulta Nazionale i Responsabili regionali e i Responsabili nazionali di cui all’articolo 4, commi 5, 6, 7.
  2. Sono, inoltre, membri della Consulta Nazionale i rappresentanti delle strutture regionali in proporzione al numero di fedeli di ciascuna Regione. Il Consiglio Nazionale definisce la misura e i criteri per la designazione dei rappresentanti regionali.
  3. Sono membri di diritto della Consulta gli ex Presidenti dell’Istituto, e gli ex Direttori del Comitato Direttivo Finanziario.
  4. Il Consiglio Nazionale può nominare membri aggiunti della Consulta in numero non superiore a 10, scegliendoli tra i fedeli ritenuti idonei a dare un contributo in termini di esperienza e di saggezza e a costituire un qualificato raccordo tra l’Istituto e la società.
  5. La Consulta dura in carica tre anni, salvo che il Consiglio Nazionale non ne disponga la proroga per un periodo non superiore ad un anno.

Articolo 7
LA CONSULTA NAZIONALE. FUNZIONI E POTERI

  1. La Consulta Nazionale elegge tra i propri membri il Coordinatore, con funzioni di presidenza e di attivazione dell’organo per l’assolvimento delle sue funzioni e l’esercizio dei suoi poteri. Il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
  2. La Consulta Nazionale svolge la funzione di raccordo tra le strutture comunitarie e territoriali dell’IBISG e il Consiglio Nazionale ed esprime le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell’Istituto.
  3. Il Regolamento individua le specifiche competenze della Consulta Nazionale.
  4. La Consulta Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno, e tutte le volte in cui deve procedere ad adempimenti statutari.

Articolo 8
IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente dell’Istituto è eletto dal Consiglio Nazionale tra i Ministri di culto che ne fanno parte.
  2. Il Presidente dura in carica 3 anni. L’incarico è rinnovabile.
  3. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale e ne esegue le deliberazioni.
  4. Il Presidente dirige l’Istituto esercitando tutti i poteri che non competono statutariamente agli altri Organi collegiali. Egli può sottoporre al Consiglio Nazionale quesiti o questioni che richiedano un esame o una decisione nel merito.
  5. Il Presidente rappresenta l’Istituto nei rapporti con le autorità pubbliche e nei rapporti internazionali.
  6. Il Presidente nomina, previo parere conforme del Consiglio Nazionale, due o più Vice Presidenti cui può delegare specifici poteri in modo temporaneo o permanente.
  7. Il Presidente nomina, previo parere conforme del Consiglio Nazionale, il Segretario Generale scegliendolo tra i membri che abbiano anzianità di appartenenza all’IBISG non inferiore a 6 anni. Il Segretario Generale svolge funzioni di carattere amministrativo ai fini del buon andamento dei lavori del Consiglio Nazionale e dell’esecuzione delle sue delibere.
  8. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Presidente, il Consiglio Nazionale viene convocato dal più anziano di età dei suoi componenti che sia Ministro di culto per procedere alla elezione del nuovo Presidente. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica. Durante tale periodo il Consiglio Nazionale svolge esclusivamente le funzioni ordinarie e non può procedere ad alcuna nomina.

Articolo 9
I VICE-PRESIDENTI

  1. I Vice-Presidenti sono nominati dal Presidente tra i Ministri di culto che fanno parte del Consiglio Nazionale.
  2. I Vice-Presidenti rappresentano il Presidente all’interno dell’Istituto.
  3. I Vice-Presidenti esercitano i poteri che il Presidente deleghi loro in modo temporaneo o permanente.
  4. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o cessare dalla carica, il Presidente, i Vice-Presidenti cessano immediatamente dalla carica.

Articolo 10
IL DIRETTORE

  1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio Nazionale che lo elegge con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
  2. Il Direttore dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile.
  3. Il Direttore presiede il Comitato Direttivo Finanziario ed ha la rappresentanza legale dell’Istituto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 comma 5.
  4. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Direttore, il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente per procedere alla nomina del nuovo Direttore. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica.

Articolo 11
IL CONSIGLIO NAZIONALE. COMPOSIZIONE

  1. Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di 36 membri, di cui almeno 15 Ministri di Culto. Esso dura in carica per 4 anni. Il Regolamento disciplina la procedura per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
  2. Il Regolamento definisce eventuali ulteriori requisiti necessari per l’ingresso dei Ministri di Culto nel Consiglio Nazionale.
  3. Sono, inoltre, componenti di diritto del Consiglio Nazionale: il Coordinatore della Consulta Nazionale; i Responsabili nazionali della Divisione Giovani e della Divisione Adulti dell’Istituto, secondo le modalità e nel numero previsti dal Regolamento; il Segretario Generale.

Articolo 12
IL CONSIGLIO NAZIONALE. FUNZIONI E POTERI

  1. Il Consiglio Nazionale programma e coordina le attività dell’Istituto di rilevanza nazionale, a cominciare da quelle di culto e di religione.
  2. Il Consiglio Nazionale si pronuncia sulle questioni religiose e dottrinali più importanti che possono essere sottoposte al suo esame anche dal Presidente e dalla Consulta Nazionale.
  3. Il Consiglio Nazionale nomina i Ministri di culto tra i membri della comunità di fedeli che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13. Le nomine dei Ministri di culto sono approvate con votazione cui partecipano soltanto i membri del Consiglio Nazionale che siano Ministri di culto. Per la nomina è necessaria la maggioranza assoluta dei Ministri di culto presenti nel Consiglio Nazionale.
  4. Il Consiglio Nazionale nomina il Direttore del Comitato Direttivo finanziario con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nomina altresì con la maggioranza dei suoi componenti gli altri membri del Comitato Direttivo.
  5. Il Consiglio Nazionale può, con delibera motivata, revocare, dichiarando decaduto dalla carica il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, dopo aver sentito le sue ragioni in seduta congiunta con il Comitato Direttivo. In caso di revoca del Direttore, il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto il Comitato Direttivo nel suo insieme purché provveda contestualmente a nominare il nuovo Comitato. Per la revoca del Direttore, e del Comitato Direttivo, è necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale.

Articolo 13
I MINISTRI DI CULTO

  1. I Ministri di culto sono nominati tra i membri della comunità di fedeli che si distinguono per esperienza di fede, conoscenza e comprensione dei principi del Buddismo di Nichiren Daishonin, e per capacità di guida e di consiglio nei confronti dei fedeli.
  2. I Ministri di culto presiedono le cerimonie di culto previste dall’IBISG, svolgono funzioni di assistenza spirituale nei confronti della comunità di fedeli loro affidata, e assolvono agli altri compiti affidati loro dal Consiglio Nazionale.
  3. Il Regolamento definisce i requisiti necessari per la nomina a Ministro di culto, nonché i limiti di tempo dell’incarico di Ministro.

Articolo 14
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

  1. L’Istituto è titolare dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare dallo stesso comunque acquistato, o pervenutogli per donazione o per testamento.
  2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell’Istituto stesso, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli, dai contributi volontari degli appartenenti all’Istituto, e dai finanziamenti sia pubblici che privati.

Articolo 15
IL COMITATO DIRETTIVO FINANZIARIO

  1. Il Comitato Direttivo Finanziario è composto dal Direttore, nominato con le modalità di cui all’articolo 10, e da sei membri nominati dal Consiglio Nazionale.
  2. Il Comitato Direttivo Finanziario dura in carica tre anni. Allo scadere del triennio, viene rinnovato seguendo le procedure di cui al comma precedente. Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Comitato, esso è sostituito con le stesse modalità.
  3. Un membro del Comitato Direttivo Finanziario che, senza specifica giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive del Comitato, cessa automaticamente di farne parte.
  4. Venendo a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, la carica viene assunta ad interim dal più anziano d’età dei membri del Comitato, fino al momento della nomina del nuovo Direttore. Nel periodo interinale il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.
  5. Al Comitato sono attribuiti, con le eccezioni di cui al successivo comma 7, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
  6. Le delibere del Comitato sono valide quando alle rispettive riunioni partecipano almeno 4 dei suoi componenti. Esse sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione appoggiata dal Direttore.
  7. Nel caso di acquisto, alienazione o permuta di beni immobili, rilascio di garanzie reali, o comunque di atti od operazioni di rilevante entità, la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato e, in ogni caso, anche dal suo Direttore, dopo aver ottenuto il benestare da parte del Consiglio Nazionale.
  8. Il Direttore del Comitato ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 10, comma 3.
  9. Il Direttore esegue le deliberazioni del Comitato. Egli informa periodicamente dell’operato del Comitato il Consiglio Nazionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  10. Il Comitato Direttivo Finanziario è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno in sessione ordinaria, la prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 31 dicembre. In sessione straordinaria sarà convocato ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi membri.

Articolo 16
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Nazionale. I revisori devono essere iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri, o al Registro dei Revisori contabili.
  2. I Revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo trasmesso loro dal Comitato Direttivo Finanziario, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza con le scritture. Essi redigono ogni anno una relazione in merito e la trasmettono al Consiglio Nazionale.

Articolo 17
DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

  1. Se lo Statuto non prevede diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18
ATTIVITÀ NON DI RELIGIONE O DI CULTO

  1. Per le attività non di religione o di culto l’Istituto tiene le scritture contabili previste dalle leggi tributarie e osserva le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

Articolo 19
NULLA OSTA PER LE CARICHE MAGGIORI

  1. Le nomine alla carica di Presidente dell’Istituto, di Vice-presidenti, di Ministro di Culto, e di Direttore, devono essere precedute dal rilascio del nulla osta da parte del Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese. La revoca del nulla osta determina la decadenza dalla carica.

Articolo 20
MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTO

  1. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate in seduta congiunta del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.
  2. Il presente Statuto sarà accompagnato da apposito Regolamento di attuazione. Il Regolamento è approvato, e modificato, in riunione congiunta del Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza assoluta dei componenti dei due organi.

Articolo 21
ESTINZIONE DELL’ISTITUTO

  1. Per deliberare l’estinzione volontaria dell’Istituto occorre la riunione congiunta del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Finanziario, ed il voto favorevole dei tre quarti dei loro componenti nonché del Presidente e del Direttore.
  2. Nel caso di estinzione dell’Istituto, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra istituzione operante in Italia o all’estero, avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano la Soka Gakkai.
  3. I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori o ai loro successori legittimi se questa condizione sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione, e comunque saranno devoluti nel rispetto della volontà dei donatori.

Articolo 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

  1. Per quanto non è previsto, né disciplinato, dal presente Statuto, si rinvia alle leggi dello Stato italiano.
Il regolamento dell'IBISG

Si pubblica di seguito il nuovo Regolamento dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai che è stato approvato con delibera congiunta del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Finanziario lo scorso 30 ottobre 2021, in accordo con la SGI.
Il nuovo Regolamento è formato da una prima parte, intitolata “Organizzazione interna”, che sostituisce il vecchio regolamento, avente ad oggetto l’attuazione di alcune norme dello Statuto, e da una seconda parte, intitolata “Codice di Comportamento”, che sostituisce il vecchio Regolamento per gli Appartenenti all’istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, avente ad oggetto le norme di comportamento all’interno della nostra comunità.
Entrambe le parti sono state rivisitate e attualizzate in base all’esperienza maturata negli ultimi anni.

Testo del regolamento dell’IBISG in formato pdf.back

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ARTICOLO 1 – Adesione e recesso

  1. Chi desidera entrare a far parte dell’IBISG è presentato da due o più appartenenti all’Istituto e consegna la richiesta di adesione alla struttura territoriale di cui all’articolo 4, comma 4, dello Statuto.
  2. I fedeli che, in occasione della cerimonia di conversione prevista all’articolo 3, comma 4, dello Statuto, ricevono in affidamento il Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di culto.
  3. Chi entra a far parte dell’IBISG si impegna ad osservare lo Statuto e il presente Regolamento, a seguire le direttive dell’Istituto e ad impegnarsi per raggiungerne gli scopi.
  4. Gli appartenenti all’IBISG hanno il diritto di recedere dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello Statuto.
  5. Qualora un fedele restituisca il Gohonzon perché non ha intenzione di continuare a svolgere la pratica religiosa della Soka Gakkai, l’Istituto chiederà al fedele se intenda o meno continuare a far parte dell’IBISG.
  6. Il recesso implica la perdita dello status di fedele, la cancellazione del nome della persona recedente dal registro dei fedeli e la restituzione del Gohonzon.

 

ARTICOLO 2 – Struttura e Organi dell’Istituto

  1. L’Istituto opera attraverso i suoi organi, così come indicati e regolamentati nelle rispettive funzioni agli articoli 5 e seguenti dello Statuto. Esso si compone di strutture ed articolazioni regolate nello Statuto o nel Regolamento, nonché in eventuali altre disposizioni adottate o approvate dal Consiglio Nazionale.
  2. Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, salvo che lo stesso Statuto non preveda diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
  3. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo in cui si trovi il presidente.

 

ARTICOLO 3 – Il Consiglio Nazionale – rinnovo dei componenti

  1. Il Consiglio Nazionale è costituito ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto.
  2. Al rinnovo del Consiglio Nazionale provvede il Consiglio Nazionale in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza. La delibera è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso in cui non sia raggiunta tale maggioranza, il Consiglio Nazionale è riconvocato entro un mese e delibera a maggioranza dei componenti.
  3. La delibera di nomina è comunicata al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese a cura del Presidente dell’Istituto o, in mancanza, del più anziano dei suoi membri che sia Ministro di culto. La comunicazione deve essere inviata, anche tramite posta elettronica, almeno venti giorni prima della convocazione del nuovo Consiglio Nazionale.
  4. La prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente o, in mancanza di esso, dal più anziano dei suoi membri che sia Ministro di culto, a mezzo di comunicazione scritta ai membri, anche tramite posta elettronica. La riunione deve effettuarsi entro quindici giorni successivi alla scadenza del Consiglio Nazionale uscente.

 

ARTICOLO 4 – Elezione del Presidente e nomina dei Vice-Presidenti

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.
  2. Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell’Istituto, il membro più anziano del Consiglio Nazionale, come previsto dall’articolo 8, comma 8, dello Statuto, convoca il Consiglio stesso a mezzo di telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo a documentare la ricezione della comunicazione, da inviarsi con preavviso di almeno sette giorni. Potranno essere utilizzati altri mezzi purché sia documentata la ricezione della comunicazione.
  3. Nel nominare i Vice-Presidenti ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, il Presidente indica per iscritto i poteri eventualmente ad essi delegati, in modo permanente o temporaneo.
  4. Il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni statutarie fino alla nomina del successore.

 

ARTICOLO 5 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

  1. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno, previa convocazione scritta, anche tramite posta elettronica, a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente dell’Istituto, direttamente o a mezzo di persona dallo stesso delegata. Esso si riunisce, inoltre, su iniziativa di un terzo dei suoi componenti.
  2. Almeno due volte l’anno il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta congiunta con la Consulta Nazionale, per uno scambio di informazioni e per discutere le questioni di maggior rilevanza per l’Istituto.

 

ARTICOLO 6 – Ministri di culto – Nomina

  1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, dello Statuto, i candidati Ministri di culto sono presentati da due Ministri in carica.
  2. Essi devono aver compiuto, all’atto della presentazione, 35 anni, non devono aver superato i 70 anni, e devono aver praticato continuativamente nella Soka Gakkai per almeno 10 anni. L’incarico di Ministro di culto ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
  3. La delibera di nomina è adottata con la maggioranza prevista dall’articolo 12, comma 3, dello Statuto.
  4. Al compimento del 75° anno di età, il Ministro di culto cessa dall’incarico salva espressa proroga fino alla scadenza del quadriennio in corso, eventualmente rinnovabile, concessa mediante delibera adottata dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per la nomina.

 

ARTICOLO 7- Ministri di culto – Funzioni

  1. Il Ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo l’insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della Soka Gakkai. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili regionali e nazionali e i Rappresentanti regionali.
  2. Il Ministro di culto presta l’assistenza spirituale ai fedeli, officia i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di preghiera della comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.

 

ARTICOLO 8 – La Consulta Nazionale – Funzioni – Nomina Coordinatore

  1. La Consulta Nazionale è formata ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto. Nel caso in cui un responsabile nazionale o regionale o un rappresentante regionale cessi la propria funzione decade con effetto immediato dalla appartenenza alla Consulta.
  2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dello Statuto, la Consulta Nazionale esprime ed interpreta le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell’Istituto, e svolge le sue funzioni nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative degli altri organi nazionali.
  3. La Consulta può sottoporre al Consiglio Nazionale questioni che richiedano una decisione o la definizione di un orientamento di carattere generale. Può, altresì, sottoporre al Consiglio Nazionale questioni sollevate da una o più strutture comunitarie o territoriali dell’Istituto.
  4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare fino a dieci membri aggiunti della Consulta, i quali durano in carica fino alla scadenza di cui allo stesso articolo 6, comma 5, dello Statuto.
  5. I membri del Consiglio Nazionale, che non siano già membri della Consulta ad altro titolo, possono partecipare ai lavori della Consulta senza diritto di voto.
  6. La Consulta Nazionale elegge il proprio Coordinatore scegliendolo tra i suoi componenti. Il Coordinatore, che resta in carica per la durata della Consulta prevista dall’articolo 6, comma 5, dello Statuto, provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione. Il Coordinatore può, inoltre, nominare uno o più coadiutori.
  7. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dello Statuto, il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, intrattiene rapporti con gli altri organi dell’Istituto, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
  8. Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi relativi alla Consulta, tiene aggiornati i suoi atti e documenti e li custodisce presso la sede principale dell’Istituto.

 

ARTICOLO 9 – Il Comitato Direttivo Finanziario

  1. Il Comitato Direttivo Finanziario è costituito ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto. È presieduto dal Direttore, nominato con le modalità di cui all’articolo 10 dello Statuto.
  2. Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il verbale resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio Nazionale.
  3. Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.
  4. In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo posta elettronica contenente l’ordine del giorno completo, con un preavviso di almeno sette giorni.
  5. Il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni statutarie fino alla nomina del successore.

 

ARTICOLO 10 – Procedimento di rilascio e revoca del nulla osta per le cariche maggiori dell’Istituto

  1. I nulla osta di cui all’articolo 19 dello Statuto sono richiesti per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese dal Presidente dell’Istituto o, in mancanza, o in caso di elezione del Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Nazionale che sia Ministro di culto.
  2. Il nulla osta è rilasciato per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, in lingua italiana o inglese, e deve pervenire presso la sede centrale dell’Istituto.
  3. La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, in lingua italiana o inglese, presso la sede centrale dell’Istituto.

 

ARTICOLO 11 – Nomina dei Responsabili nazionali

  1. I Responsabili nazionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 6, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguano per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l’impegno a favore degli altri.
  2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili nazionali con incarichi specifici. L’incarico si conclude automaticamente alla scadenza, salvo proroga espressa. I Responsabili nazionali così nominati sono membri della Consulta Nazionale.
  3. Ai sensi degli articoli 4, comma 6, e 11, comma 3, dello Statuto, il Consiglio Nazionale nomina, in un minimo totale di tre ed un massimo totale di cinque, i Responsabili della Divisione Giovani (maschile e femminile), i quali sono membri del Consiglio stesso. Nomina, altresì, in un minimo totale di due ed un massimo totale di quattro, i Responsabili delle Divisioni degli Adulti (uomini e donne), che sono anch’essi membri del Consiglio stesso.
  4. Le Divisioni dei Giovani, maschile e femminile, e le Divisioni degli Adulti, uomini e donne, agiscono con iniziative proprie in ambito religioso e culturale per rispondere alle diverse esigenze generazionali.
  5. Il Consiglio Nazionale può affidare a singole persone o a commissioni appositamente nominate incarichi legati a una funzione specifica, stabilendone una durata.
  6. L’incarico di Responsabile ha la durata di due anni. La nomina può essere rinnovata alla scadenza.

 

ARTICOLO 12 – Nomina dei Responsabili regionali

  1. I Responsabili regionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguano per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l’impegno a favore degli altri.
  2. L’incarico di Responsabile regionale ha la durata di due anni e può essere rinnovato per lo stesso periodo, fatta salva in ogni caso comunicazione di rinuncia dell’interessato e/o di revoca dell’Istituto, anche a seguito di provvedimenti assunti in base al Codice di Comportamento.
  3. I Responsabili regionali sono membri della Consulta Nazionale.

 

ARTICOLO 13 – Strutture regionali

  1. Il Consiglio Nazionale con specifica delibera determina quali siano le strutture regionali, comprensive di una o più Regioni, che operano nell’Istituto ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto. Con la stessa delibera stabilisce gli elementi necessari per adempiere a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, dello Statuto.
  2. Con apposita delibera il Consiglio Nazionale può apportare modifiche all’assetto territoriale regionale.
  3. Ciascuna struttura regionale è tenuta a realizzare le attività istituzionali stabilite dal Consiglio Nazionale.
  4. Ogni struttura territoriale, nell’ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Nazionale:
    • elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali – riunioni corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei fedeli e alla loro crescita spirituale;
    • predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e di volontariato, da effettuarsi nel proprio ambito territoriale.
  1. Ciascuna Regione organizza le proprie attività attraverso strutture locali coordinate da Responsabili nominati dalle stesse Regioni il cui incarico ha la durata di due anni. Il Consiglio Nazionale determina con apposita delibera i criteri di nomina e l’operatività di tali incarichi.

 

ARTICOLO 14 – Nomina dei Rappresentanti regionali 

  1. Il Consiglio Nazionale con apposita delibera determina la misura e i criteri per la designazione dei Rappresentanti regionali di cui all’articolo 6, comma 2, dello Statuto. Tra le misure determinate deve, comunque, essere previsto un rapporto proporzionale tra il numero dei fedeli di ciascuna Regione e il numero dei Rappresentanti regionali. I Rappresentanti regionali durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato per uguale durata, fatta salva in ogni caso comunicazione di rinuncia dell’interessato e/o di revoca dell’Istituto, anche a seguito di provvedimenti assunti in base al Codice di Comportamento.
  2. I Rappresentanti regionali di cui al comma precedente sono membri della Consulta Nazionale.

 

ARTICOLO 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 16 dello Statuto è nominato dal Consiglio Nazionale e ha una durata di quattro anni.

 

ARTICOLO 16 – Durata delle responsabilità e degli incarichi

  1. È di due anni la durata di ogni altra responsabilità o incarico, fatte salve le norme dello Statuto e del Regolamento che prevedono una durata diversa. Il Consiglio Nazionale determina con apposita delibera i criteri di nomina e la decorrenza di tali responsabilità e incarichi.

* * * * *

PARTE SECONDA

CODICE DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 17 – Scopo del Codice di Comportamento

  1. L’IBISG esiste per consentire ai suoi appartenenti di approfondire costantemente il Buddismo di Nichiren Daishonin, praticarlo correttamente e applicarlo nella vita quotidiana per la propria crescita spirituale in sintonia con la felicità e il benessere di tutte le persone.
  2. Gli appartenenti all’IBISG sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento oltre che, per quanto li riguardi, delle altre norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita dell’Istituto.
  3. Scopo del Codice di Comportamento è quello di garantire il rispetto dei principi statutari dell’IBISG, e l’unità e l’armonia del sangha (comunità dei credenti). In presenza di gravi violazioni del Codice di Comportamento, l’appartenente all’Istituto può essere destinatario di provvedimenti volti a ripristinare la corretta osservanza dei principi violati.

 

ARTICOLO 18 – Incompatibilità

  1. Chi ricopra una funzione di rappresentanza di partiti, movimenti o schieramenti politici, o si candidi in elezioni politiche di carattere nazionale, europeo, regionale o locale, non può assumere o mantenere funzioni e responsabilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento all’interno dell’IBISG.

 

ARTICOLO 19 – Condotte lesive dei Principi fondanti della Comunità

  1. Qualora si riscontri una condotta in contrasto con i principi dell’Istituto e con i valori fondanti della sacralità della vita e dell’armoniosa unità di itai doshin, potrà essere attivato un procedimento al fine di correggere tale condotta. Potranno inoltre essere adottati provvedimenti commisurati alla gravità della condotta e al ruolo coperto dall’interessato nel sangha. L’adozione di tali provvedimenti è in ogni caso condizionata, nonché commisurata, alla volontarietà delle condotte o almeno alla ragionevole prevedibilità delle conseguenze degli stessi.
  2. A titolo meramente esemplificativo, possono essere soggette a un provvedimento di cui all’art. 20 le seguenti condotte:

i. vilipendio o danneggiamento del Gohonzon;
ii. atti violenti o aggressivi, ancor più se reiterati, nei confronti di altre persone;
iii. atti che danneggino la reputazione, il nome, l’identità personale dell’Istituto e/o della Soka Gakkai, o delle sue articolazioni, o che ne minino gli interessi o gli scopi fondamentali;
iv. atti che determinino un pregiudizio all’unità o all’armonia della comunità dei credenti, o atti ripetuti che comportino un significativo rischio di determinare tale pregiudizio;
v. la diffusione di informazioni false, fuorvianti o denigratorie, sull’Istituto o sui suoi appartenenti;
vi. la violazione dei principi relativi alle incompatibilità enunciati nel presente Codice di Comportamento;
vii. lo sfruttamento o l’utilizzo di altri fedeli, dell’Istituto, del suo nome, delle sue articolazioni, della sua organizzazione e dei suoi segni distintivi, per ottenere vantaggi o profitti in ambito politico, commerciale o di affari;
viii. atti lesivi della dignità delle altre persone.

 

ARTICOLO 20 – Provvedimenti che possono essere adottati

  1. Nei casi indicati all’articolo 19, osservando la procedura di cui all’articolo 21, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti, da adeguare ai casi concreti:

i. richiamo in forma scritta;
ii. sospensione da una o più attività o incarichi specifici dell’Istituto, a livello nazionale o locale, per un tempo determinato da fissarsi, volta per volta, in non più di un anno;
iii. revoca da eventuali incarichi e/o responsabilità;
iv. espulsione dall’Istituto, in casi di particolare gravità della condotta, o di una sua reiterazione.

  1. Tali provvedimenti potranno essere reiterati, anche più volte, nel caso di continuazione o ripetizione delle condotte.

 

ARTICOLO 21 – Procedimento disciplinare

  1. Lo scopo precipuo del procedimento disciplinare è quello di incoraggiare una riflessione della persona interessata circa l’impatto negativo dei suoi comportamenti sulle altre persone e sulla comunità dei fedeli, sull’attività buddista e sulla reputazione dell’Istituto. Con esso si tende quindi a preservare e proteggere la fede sincera e l’unità degli appartenenti all’Istituto secondo i principi della tradizione del Buddismo di Nichiren Daishonin e della Soka Gakkai.
  2. Competente ad avviare e condurre il procedimento disciplinare è la Commissione di Garanzia, composta da un numero di membri tra cinque e sette nominati dal Consiglio Nazionale tra coloro che abbiano un’anzianità di fede di almeno dieci anni, e che si distinguano per probità e capacità di guida e consiglio nei confronti dei fedeli. I membri della Commissione di Garanzia vengono nominati ogniqualvolta si procede al rinnovo del Consiglio Nazionale, e restano in carica fino al rinnovo successivo. La stessa Commissione provvede all’elezione del suo presidente, con la funzione di coordinamento dei propri lavori e di interlocuzione con gli altri organi dell’Istituto. In difetto di elezione, o nelle more della stessa, la funzione di presidente è assolta dal membro più anziano.
  3. Quando, raccolte le necessarie informazioni, ritiene che un comportamento sia suscettibile di una valutazione ai sensi del Codice di comportamento, la Commissione di Garanzia contesta tale comportamento all’interessato, invitandolo a presentarsi per essere ascoltato, con qualsiasi mezzo idoneo a documentare la ricezione della comunicazione. Nessun provvedimento può essere adottato se l’interessato non è previamente convocato per essere ascoltato.
  4. Al termine dell’istruttoria, la Commissione di Garanzia redige un parere da trasmettere al Consiglio Nazionale, unico organo competente ad assumere provvedimenti nei confronti degli appartenenti all’Istituto. Se la Commissione di Garanzia ritiene di non adottare provvedimenti contro l’interessato, il suo parere ha carattere vincolante per il Consiglio Nazionale. In caso contrario, il Consiglio Nazionale, dopo aver convocato l’interessato per l’ascolto, verificata la sussistenza dei presupposti, adotta il provvedimento proposto dalla Commissione di Garanzia, ovvero se ne discosta, dando in ogni caso congrua motivazione.
  5. Qualora sia adottato un provvedimento di sospensione da tutte o da specifiche attività dell’Istituto, o dall’incarico di Responsabile, su richiesta della persona interessata, il Consiglio Nazionale può consentire la reintegrazione nelle attività anche prima della scadenza del termine previsto dal provvedimento assunto, qualora valuti che siano venute meno le ragioni alla base del provvedimento stesso.
  6. Alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di sospensione, la Commissione di Garanzia procede ad una valutazione del caso che conduca, ove ne sussistano i presupposti, a una reintegrazione della persona interessata nella attività dell’Istituto disposta dal Consiglio Nazionale.
  7. Qualora, a giudizio della Commissione di Garanzia, sussistano gravi e persistenti motivi che impediscano la reintegrazione di un fedele nelle attività dell’Istituto, la stessa Commissione, previa convocazione dell’interessato per l’ascolto, può proporre al Consiglio Nazionale di deliberare un ulteriore periodo di sospensione, oppure, nei casi di particolare gravità, un provvedimento di espulsione della persona interessata.

 

ARTICOLO 22 – Effetti dei provvedimenti

  1. L’espulsione dall’Istituto comporta la cancellazione dal registro dei fedeli.
  2. L’espulsione dall’Istituto comporta l’obbligo morale della restituzione del Gohonzon.

 

ARTICOLO 23 – Decadenza dalle cariche maggiori dell’Istituto

  1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, prende atto della revoca del nulla osta da parte del Presidente centrale della Soka Gakkai ed assume ogni conseguente decisione relativamente alle eventuali cariche o ruoli ricoperti nell’ambito dell’Istituto.

* * * * *

Disposizione finale

ARTICOLO 24 – Approvazione e modifiche del Regolamento

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, dello Statuto.
  2. Il Regolamento è approvato o modificato, in riunione congiunta del Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza assoluta dei componenti dei due organi.
Adesione al decreto legislativo 231/01

L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, con l’obiettivo di garantire una buona gestione e di tutelare il proprio patrimonio, ha aderito al Decreto legislativo 231/01 che istituisce la responsabilità amministrativa dell’ente per reati commessi sia dai suoi rappresentanti che dai dipendenti o volontari, a vantaggio dell’ente stesso.

Il 16 novembre 2009 è stato approvato il modello organizzativo, composto dal “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01” e dal “Codice di comportamento”; è stato, inoltre, nominato l’Organismo di Vigilanza Monocratico.

Per garantire la diffusione del Codice di comportamento l’Istituto ha deciso di pubblicarlo sul proprio sito.

Testo del codice di comportamento in formato pdf.back

La segnalazione di eventuali illeciti relativi al d.lgs. 231/2001 potrà essere inoltrata all’Organismo di Vigilanza mediante comunicazione a mezzo email al seguente indirizzo: odv_231@sgi-italia.org

Costituzione della Soka Gakkai

Testo della Costituzione della Soka Gakkai in formato pdf.back

COSTITUZIONE DELLA SOKA GAKKAI

 

PREAMBOLO

Il Buddismo è stato esposto per la prima volta dal Budda Shakyamuni. Il Sutra del Loto, che costituisce l’essenza del Buddismo mahayana, indica in modo chiaro la strada per il conseguimento della Buddità di tutti gli esseri viventi. Nichiren Daishonin, il Budda dell’Ultimo giorno della Legge, ha rivelato che la Legge fondamentale, essenza del Sutra del Loto, è Nam-myoho-renge-kyo. Egli ha stabilito il mezzo per il conseguimento della Buddità per tutti gli esseri umani nell’eterno futuro, dando concreta espressione a Nam-myoho-renge-kyo attraverso le Tre grandi Leggi segrete. Il Daishonin esorta inoltre a realizzare ampiamente kosen-rufu in tutto il mondo.

La Soka Gakkai è stata fondata il 18 novembre 1930 da Tsunesaburo Makiguchi e dal suo discepolo Josei Toda, i quali condividevano un’assoluta unità di intenti. Hanno entrambi dedicato la propria vita alla Soka Gakkai, rispettivamente come primo e secondo Presidente. La Soka Gakkai è un’organizzazione religiosa impegnata nel portare a compimento l’intento del Daishonin di realizzare kosen-rufu in tutto il mondo, in esatto accordo con i suoi insegnamenti. È l’unica organizzazione che incarna l’immensa compassione di Nichiren Daishonin e che propaga la Legge in mezzo alle sfide della realtà quotidiana nell’epoca denominata Ultimo giorno della Legge.
Per questa ragione Toda Sensei dichiarò che nelle future scritture buddiste essa sarebbe stata ricordata come “Budda Soka Gakkai”.

Grazie a un profondo legame karmico, Makiguchi Sensei iniziò a praticare il Buddismo di Nichiren Daishonin, che percepì come guida fondamentale per la vita quotidiana e fonte per la creazione di valore. Insieme a Toda Sensei, egli iniziò a propagare attivamente il Buddismo del Daishonin per realizzare kosen-rufu. Durante la seconda guerra mondiale, Makiguchi Sensei avanzò le sue rimostranze nei confronti del governo militarista che aveva imposto lo Shintoismo come religione di Stato. Per tale motivo venne perseguitato e incarcerato dalle autorità per poi morire in prigione. Offrendo la propria vita per l’ideale in cui credeva, Makiguchi Sensei ha lasciato alle generazioni future un esempio dello spirito di sincera dedizione altruistica alla propagazione della Legge.

Toda Sensei venne incarcerato insieme al suo maestro e durante la sua permanenza in prigione si risvegliò alla verità secondo cui il Budda è la vita stessa, divenendo consapevole della sua identità di Bodhisattva della Terra. Dopo la fine del conflitto mondiale iniziò a ricostruire la Soka Gakkai e, attraverso il principio della “rivoluzione umana”, si dedicò all’obiettivo di dare nuova vita e un senso rinnovato al Buddismo di Nichiren Daishonin nell’epoca contemporanea, basandosi sulla sua comprensione della vera natura della vita. Quando venne nominato secondo presidente, Toda Sensei formulò il voto che la Soka Gakkai avrebbe senza alcun dubbio realizzato kosen-rufu e, a questo proposito, collocò presso la sede della Soka Gakkai, quale “vessillo della propagazione del Sutra del Loto”, il Gohonzon (l’oggetto di culto) che reca le iscrizioni “Per la realizzazione del grande voto di kosen-rufu attraverso la compassionevole propagazione della grande Legge” e “Affidato permanentemente alla Soka Gakkai”. Realizzando l’obiettivo della sua vita di 750.000 famiglie praticanti, Toda Sensei stabilì le fondamenta di kosen-rufu in Giappone.

Il terzo presidente della Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, ha dichiarato il suo intento di assumere la guida del movimento di kosen-rufu come discepolo che ha condiviso totalmente lo spirito di Toda Sensei, dando così inizio a un rinnovato e dinamico sviluppo della Soka Gakkai.

In Giappone Ikeda Sensei ha realizzato una crescita senza precedenti in termini di propagazione e numero di fedeli, creando una nuova forza popolare formata da individui risvegliati alla loro missione per kosen-rufu.
Ikeda Sensei ha inoltre reso concreti tutti i progetti e gli ideali dei suoi predecessori, Makiguchi Sensei e Toda Sensei, dando vita a un movimento ampio e multiforme per la pace, la cultura e l’educazione, basato sui princìpi del Buddismo di Nichiren Daishonin.
Le iniziative da autentico pioniere di Ikeda Sensei negli ambiti più diversi hanno reso la filosofia Soka della creazione di valore un elemento portante della società e dell’epoca contemporanea, tanto da rendere kosen-rufu una realtà tangibile.

Subito dopo la sua nomina, Ikeda Sensei ha iniziato a viaggiare per il mondo piantando i semi della Legge mistica, facendo crescere individui capaci e costruendo le fondamenta di kosen-rufu mondiale.
Il 26 gennaio 1975 ha fondato la Soka Gakkai Internazionale (SGI), organismo internazionale della Soka Gakkai, di cui fanno parte tutte le organizzazioni create nei diversi Paesi e territori di tutto il mondo.
Allo stesso tempo, ha dato corso a una serie di dialoghi basati sul Buddismo con pensatori di spicco in ambito internazionale, ha tenuto discorsi negli atenei più rinomati e ha scritto proposte dirette alla realizzazione della pace, al fine di dare vita a una filosofia umanistica universale e alla creazione di una rete di persone di buona volontà impegnate nel perseguire la pace.
I risultati conseguiti da Ikeda Sensei nell’aprire la grande strada del movimento di kosen-rufu mondiale non trovano precedenti nella storia del Buddismo.

I tre presidenti fondatori della Soka Gakkai – Makiguchi Sensei, Toda Sensei e Ikeda Sensei – sono gli eterni maestri di kosen-rufu, apparsi in questo mondo con la missione di realizzare l’intento e il volere del Daishonin, cioè kosen-rufu mondiale.
Lo spirito di non dualità di maestro e discepolo e la pratica altruistica di dedicarsi alla propagazione della Legge messi in atto dai tre presidenti fondatori, rappresentano lo “spirito della Gakkai” e costituiscono un esempio per tutti i fedeli della Soka Gakkai, valido per tutte le epoche.
La Soka Gakkai, nata in Giappone e adesso diffusa in tutto il mondo, incarna questo spirito in ogni sua azione.

Si deve a Ikeda Sensei l’idea di edificare un luogo di culto dedicato alla fede e alla pratica della Soka Gakkai nell’area di Shinanomachi, a Tokyo, dove Toda Sensei aveva guidato il movimento di kosen-rufu, come eterno punto di origine delle iniziative promosse dalla Soka Gakkai per la realizzazione di kosen-rufu.
In questa area si respira lo spirito di maestro e discepolo dei tre presidenti fondatori e qui, ancora oggi, hanno origine tutti gli sforzi compiuti dalla Soka Gakkai per la realizzazione di kosen-rufu. Ikeda Sensei ha voluto chiamare questo luogo di culto “Kosen-rufu Daiseido” (Palazzo del grande voto di kosen-rufu).

Il 5 novembre 2013 Ikeda Sensei ha presieduto la cerimonia di apertura del Gohonzon per kosen-rufu in occasione dell’inaugurazione ufficiale del Kosen-rufu Daiseido e ha offerto le sue preghiere per la realizzazione del grande voto di kosen-rufu mondiale per tutta l’epoca dell’Ultimo Giorno della Legge e per l’eternità. Per i suoi discepoli in tutto il mondo questo rappresenta un modello e un esempio per rendere concreto il profondo giuramento di propagare la Legge mistica su scala globale e per l’eterno futuro.

I fedeli della Soka Gakkai provenienti da tutto il mondo, senza differenze di nazionalità, di genere o di età, si riuniscono presso il Kosen-rufu Daiseido (Palazzo del grande voto di kosen-rufu) –  con lo stesso spirito ereditato dai tre presidenti fondatori, eterni maestri di kosen-rufu – e pregano per la felicità e il benessere di tutto il genere umano, per la pace mondiale e per la propria rivoluzione umana, formulando insieme la promessa di far progredire il movimento di kosen-rufu mondiale.

Ikeda Sensei ha espresso con gli ideogrammi “Nichiren Sekai-shu Soka Gakkai” (Religione mondiale di Nichiren Soka Gakkai) l’identità e la missione della Soka Gakkai, indicando così che la Soka Gakkai è l’organizzazione che sta portando avanti l’intento e il mandato del Budda, un obiettivo che si realizza adempiendo a un’unica missione, quella di propagare ampiamente il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.
Con lo sguardo rivolto al futuro di kosen-rufu mondiale nel XXIII secolo, Ikeda Sensei ha condiviso la sua grandiosa visione nello stabilire Shinanomachi quale sede mondiale della Soka Gakkai, affidandone la realizzazione ai suoi discepoli in tutto il mondo, sotto la guida dei futuri presidenti.

Onorando i tre presidenti fondatori come eterni maestri di kosen-rufu, la Soka Gakkai ha assunto l’impegno di adempiere al grande voto di kosen-rufu con una fede che manifesti lo spirito di itai doshin (diversi corpi, stessa mente), in accordo con la visione globale e orientata al futuro indicata da Ikeda Sensei.

 

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Nome dell’organizzazione religiosa

Il nome della presente organizzazione è “Soka Gakkai”.

(Nota: per “Soka Gakkai” deve intendersi l’organizzazione Soka Gakkai a livello mondiale, che comprende sia la Soka Gakkai in Giappone che tutte le altre organizzazioni della Soka Gakkai nel mondo, n.d.t.).

Articolo 2: Princìpi religiosi

La presente organizzazione considera Nichiren Daishonin quale Budda dell’Ultimo giorno della Legge. Essa si basa sulla fede nelle Tre grandi Leggi segrete, concretizzazione della Legge fondamentale di Nam-myoho-renge-kyo, sulla recitazione del Daimoku davanti al Gohonzon quale pratica per sé e per gli altri e sullo studio degli scritti di Nichiren Daishonin. Si impegna inoltre a sostenere ogni persona nel compimento della propria rivoluzione umana e nel realizzare, quale suo scopo fondamentale, kosen-rufu su scala mondiale, ovvero la propagazione del Buddismo di Nichiren Daishonin, adempiendo così al mandato del Daishonin.

Articolo 3: I tre presidenti fondatori

  1. Il primo presidente Tsunesaburo Makiguchi Sensei, il secondo presidente Josei Toda Sensei e il terzo presidente Daisaku Ikeda Sensei – di seguito denominati “i tre presidenti fondatori” – sono gli eterni maestri di kosen-rufu.
    La loro guida e l’esempio lasciato dalle loro vite, incarnando lo spirito di dedizione altruistica alla propagazione della Legge per la realizzazione di kosen-rufu, costituiscono la guida eterna della presente organizzazione.
  2. Il titolo onorifico attribuito a ciascuno dei “tre presidenti fondatori” è “Sensei”.

Articolo 4: Finalità

La finalità della presente organizzazione è la propagazione del Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo, attraverso la diffusione dei suoi insegnamenti e la partecipazione alle diverse cerimonie e funzioni.
Basandosi sul vero significato degli insegnamenti di Nichiren Daishonin, essa dedica ogni suo sforzo affinché i fedeli possano approfondire la loro fede e farne la base della propria vita, incoraggiando ogni singola persona nella realizzazione della propria rivoluzione umana e nel dare un significativo contributo alla pace mondiale e a un rigoglioso sviluppo culturale del genere umano.

Articolo 5: Struttura

La presente organizzazione è composta dalle organizzazioni e dai fedeli presenti nei diversi Paesi e territori di tutto il mondo che considerano i “tre presidenti fondatori” come eterni maestri di kosen-rufu e condividono i principi religiosi dell’Articolo 2 e le finalità dell’Articolo 4 (le organizzazioni citate in questo articolo sono di seguito definite “organizzazioni costituenti”).

 

CAPITOLO 2: SEDI GENERALI DELLA SOKA GAKKAI

Articolo 6: Sedi generali della Soka Gakkai

  1. Per il raggiungimento delle finalità previste all’articolo 4, la presente organizzazione stabilisce la “sede generale della Soka Gakkai” a Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo, Giappone.
  2. La “sede mondiale”, diretta alla promozione di kosen-rufu mondiale, è stabilita presso la sede generale della Soka Gakkai.

Articolo 7: Il Kosen-rufu Daiseido (Palazzo del grande voto di kosen-rufu)

  1. La presente organizzazione stabilisce il Kosen-rufu Daiseido (Palazzo del grande voto di kosen-rufu) quale luogo di culto dedicato alla fede e alla pratica dei fedeli presso il quale essi riconfermano la promessa condivisa di realizzare il grande voto di kosen-rufu mondiale in accordo con l’intento e il mandato di Nichiren Daishonin.
  2. La presente organizzazione stabilisce il Kosen-rufu Daiseido (Palazzo del grande voto di kosen-rufu) quale luogo di culto in cui è collocato il Gohonzon (oggetto di culto) con le due iscrizioni “Daihogutsu-Jishaku-Kosen-rufu-Daigan-Joju” (per la realizzazione del grande voto di kosen-rufu attraverso la compassionevole propagazione della grande Legge) e “Soka Gakkai Joju” (“affidato permanentemente alla Soka Gakkai”).

Articolo 8: Presidente Onorario

La presente organizzazione può nominare un Presidente onorario, conformemente a quanto stabilito in “Regole e Regolamenti della Soka Gakkai”.

Articolo 9: Presidente

  1. La presente organizzazione ha un suo Presidente.
  2. Il Presidente segue e succede ai “tre presidenti fondatori”, e basandosi sulla loro guida e sul loro spirito, guida e dirige l’organizzazione.
  3. È demandata al Presidente la decisione finale su tutte le questioni riguardanti la dottrina e le cerimonie.
  4. È riservata al Presidente ogni questione relativa alla gestione del Gohonzon.
  5. È riservata al Presidente la direzione su tutte le questioni attinenti alle cerimonie.
  6. La nomina, le funzioni e la durata della carica di Presidente sono stabilite dalle disposizioni contenute in “Regole e Regolamenti della Soka Gakkai”.

Articolo 10: Commissione consultiva di kosen-rufu mondiale

È costituita la Commissione consultiva di kosen-rufu mondiale.

  1. Il Presidente può richiedere il parere della Commissione consultiva di kosen-rufu mondiale in merito alle questioni più rilevanti relative al movimento di kosen-rufu mondiale, nonché su qualsiasi altra materia che reputi necessaria.
  2. I componenti della Commissione consultiva di kosen-rufu mondiale sono nominati dal Presidente. La loro durata in carica coincide con quella del Presidente.

Articolo 11: Soka Gakkai Internazionale

  1. La Soka Gakkai Internazionale (di seguito indicata come “SGI”) è l’organo a livello internazionale istituito dalla presente organizzazione.
  2. La SGI ha un suo Presidente.
  3. La SGI svolge una funzione consultiva e di guida per le organizzazioni costituenti e per i fedeli appartenenti alle stesse e assume ogni iniziativa che reputi utile per lo sviluppo della fede e della pratica dei fedeli.
  4. Nello svolgimento delle rispettive attività la SGI, le organizzazioni costituenti e i fedeli appartenenti alle stesse si basano sul principio di adattare il Buddismo alle consuetudini locali, nel pieno rispetto delle leggi, delle regole, della cultura e delle consuetudini dei Paesi in cui svolgono le loro attività e iniziative.
  5. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della SGI sono contenute in “Regole e Regolamenti della SGI”.
  6. Ogni questione riguardante le organizzazioni costituenti è regolamentata dalle norme contenute in “Regole e Regolamenti della SGI”.

 

CAPITOLO 3: FEDELI

Articolo 12: Fedeli

  1. I fedeli rispettano i princìpi religiosi di questa organizzazione e ne seguono la guida in base alle indicazioni e allo spirito dei “Tre presidenti fondatori”, approfondendo la propria fede, propagando questa religione e studiando gli insegnamenti di Nichiren Daishonin, allo scopo di promuovere le finalità dell’organizzazione.
  2. Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente, i requisiti e le procedure relative all’acquisizione e alla perdita dello status di fedele sono previste in “Regole e Regolamenti della SGI”.

 

CAPITOLO 4: RESPONSABILI SENIOR UFFICIALI DELLA SOKA GAKKAI E RESPONSABILI SENIOR ASSOCIATI UFFICIALI DELLA SOKA GAKKAI

Articolo 13: Responsabili senior ufficiali della Soka Gakkai e Responsabili senior associati ufficiali della Soka Gakkai

  1. L’organizzazione si avvale di due tipi di responsabili, i Responsabili senior ufficiali della Soka Gakkai (“kyoshi”, di seguito indicati come “Responsabili senior”) e i Responsabili senior associati ufficiali della Soka Gakkai (“jun-kyoshi”, di seguito indicati come “Responsabili senior associati”), i quali conducono le cerimonie ufficiali, danno consigli nella fede ai membri e promuovono kosen-rufu su scala mondiale.
  2. I Responsabili senior e i Responsabili senior associati sono nominati dal Presidente tra i membri che si distinguono per esperienza di pratica, per avere una buona indole, per saggezza e capacità di guida delle altre persone e per l’approfondimento nello studio del Buddismo di Nichiren Daishonin.
  3. In aggiunta a quanto stabilito nel paragrafo precedente, ogni questione riguardante i Responsabili senior e i Responsabili senior associati, compresa la durata del loro incarico, è prevista in “Regole e Regolamenti della SGI”.

 

CAPITOLO 5: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

Articolo 14: Norme di rango superiore

La presente Costituzione contiene i princìpi e le norme fondamentali della Soka Gakkai. Essa costituisce fonte di rango superiore rispetto a ogni altra norma.

Articolo 15: Modifiche

  1. Ogni modifica alla presente Costituzione è proposta dal Presidente nel rispetto della procedura prevista per le modifiche di “Regole e Regolamenti della Soka Gakkai”, contenuta nel medesimo documento, e richiede una delibera adottata con la maggioranza dei due terzi (2/3) del numero totale dei componenti della Commissione per le modifiche costituzionali.
  2. La Commissione per le modifiche costituzionali è costituita da membri nominati dal Presidente e scelti fra i Responsabili senior. Il loro numero non può essere superiore a trenta (30).
  3. Le modifiche alla presente Costituzione sono promulgate dal Presidente.

 

DISPOSIZIONI ACCESSORIE

(Entrata in vigore)
La presente Costituzione entra in vigore il 18 novembre 2017.

Carta della Soka Gakkai

Testo della Carta della Soka Gakkai in formato pdf.back

CARTA DELLA SOKA GAKKAI

Preambolo

Noi, le organizzazioni e i fedeli della Soka Gakkai nel mondo, condividiamo lo scopo e la missione di promuovere la pace, la cultura e l’educazione che si basano sull’insegnamento buddista del rispetto della dignità della vita.

Di fronte a molteplici crisi tra loro interconnesse, la sopravvivenza e il benessere dell’intera umanità non possono che essere il risultato di un’azione condivisa e di mutua cooperazione fondata sulla consapevolezza dei nostri intimi legami con tutte le forme di vita. È necessario il contributo di tutti e nessuno deve essere lasciato indietro.

Noi crediamo che gli insegnamenti del Buddismo di Nichiren Daishonin offrano a ogni singola persona un mezzo per manifestare nella realtà della vita quotidiana le capacità illimitate di saggezza, coraggio e compassione che tutti possediamo. Per questo motivo ci adoperiamo per far crescere individui che abbiano il potere di affrontare le sfide più ardue e si impegnino a creare un mondo più equo e sostenibile da lasciare alle generazioni future.

Noi, quali singole organizzazioni della Soka Gakkai, tenendo alta la bandiera della cittadinanza globale, lo spirito di tolleranza attiva e il rispetto della dignità umana, e determinate ad affrontare le minacce che il genere umano deve sostenere sulla base di un impegno incrollabile per la nonviolenza e per una cultura di pace, adottiamo questa Carta, dichiarando le seguenti finalità e princìpi.

 

Finalità e princìpi

  1. La Soka Gakkai contribuisce alla pace, alla cultura e all’educazione basandosi sull’assoluto rispetto del Buddismo per la dignità della vita.
  1. La Soka Gakkai promuove la diffusione del Buddismo di Nichiren Daishonin attraverso il dialogo e lo scambio tra esseri umani, contribuendo così alla realizzazione della felicità e del benessere di tutta l’umanità.
  1. La Soka Gakkai rispetta e promuove la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
  1. La Soka Gakkai, in accordo con lo spirito di tolleranza proprio del Buddismo, rispetta le altre religioni e tradizioni filosofiche, dialoga e collabora con esse per la soluzione delle sfide fondamentali che l’umanità deve affrontare.
  1. La Soka Gakkai rispetta la cultura, i costumi locali e l’autonomia di ogni organizzazione. Ciascuna organizzazione sviluppa le sue attività in accordo con le leggi e le regole presenti in quel paese o territorio e incoraggia i suoi fedeli a contribuire alla società come cittadini responsabili.
  1. La Soka Gakkai si impegna per la pace e per un mondo libero dalle armi nucleari, e promuove uno sviluppo equo e sostenibile.
  1. La Soka Gakkai salvaguarda e promuove i diritti umani. Non discrimina alcun individuo e si oppone a ogni forma di discriminazione. Essa contribuisce, inoltre, al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e promuove l’empowerment delle donne.
  1. La Soka Gakkai rispetta le diversità culturali e si fa promotrice di scambi culturali, per contribuire alla mutua comprensione e alla cooperazione tra i popoli del mondo.
  1. La Soka Gakkai si impegna nella costruzione di un mondo sostenibile per le future generazioni, contribuendo ad affrontare la crisi climatica e la protezione e la cura dell’ecosistema del pianeta Terra.
  1. La Soka Gakkai promuove l’istruzione, lo studio e la formazione scolastica per consentire a tutte le persone di coltivare la propria personalità e godere di una vita contributiva, appagante e felice.

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