ARTICOLO 1 – Adesione e recesso
- Chi desidera entrare a far parte dell’IBISG è presentato da due o più appartenenti all’Istituto e consegna la richiesta di adesione alla struttura territoriale di cui all’articolo 4, comma 4, dello Statuto.
- I fedeli che, in occasione della cerimonia di conversione prevista all’articolo 3, comma 4, dello Statuto, ricevono in affidamento il Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di culto.
- Chi entra a far parte dell’IBISG si impegna ad osservare lo Statuto e il presente Regolamento, a seguire le direttive dell’Istituto e ad impegnarsi per raggiungerne gli scopi.
- Gli appartenenti all’IBISG hanno il diritto di recedere dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello Statuto.
- Qualora un fedele restituisca il Gohonzon perché non ha intenzione di continuare a svolgere la pratica religiosa della Soka Gakkai, l’Istituto chiederà al fedele se intenda o meno continuare a far parte dell’IBISG.
- Il recesso implica la perdita dello status di fedele, la cancellazione del nome della persona recedente dal registro dei fedeli e la restituzione del Gohonzon.
ARTICOLO 2 – Struttura e Organi dell’Istituto
- L’Istituto opera attraverso i suoi organi, così come indicati e regolamentati nelle rispettive funzioni agli articoli 5 e seguenti dello Statuto. Esso si compone di strutture ed articolazioni regolate nello Statuto o nel Regolamento, nonché in eventuali altre disposizioni adottate o approvate dal Consiglio Nazionale.
- Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, salvo che lo stesso Statuto non preveda diversamente, le delibere degli organi collegiali sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
- Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
La riunione si intende svolta nel luogo in cui si trovi il presidente.
ARTICOLO 3 – Il Consiglio Nazionale – rinnovo dei componenti
- Il Consiglio Nazionale è costituito ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto.
- Al rinnovo del Consiglio Nazionale provvede il Consiglio Nazionale in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza. La delibera è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso in cui non sia raggiunta tale maggioranza, il Consiglio Nazionale è riconvocato entro un mese e delibera a maggioranza dei componenti.
- La delibera di nomina è comunicata al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese a cura del Presidente dell’Istituto o, in mancanza, del più anziano dei suoi membri che sia Ministro di culto. La comunicazione deve essere inviata, anche tramite posta elettronica, almeno venti giorni prima della convocazione del nuovo Consiglio Nazionale.
- La prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente o, in mancanza di esso, dal più anziano dei suoi membri che sia Ministro di culto, a mezzo di comunicazione scritta ai membri, anche tramite posta elettronica. La riunione deve effettuarsi entro quindici giorni successivi alla scadenza del Consiglio Nazionale uscente.
ARTICOLO 4 – Elezione del Presidente e nomina dei Vice-Presidenti
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.
- Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell’Istituto, il membro più anziano del Consiglio Nazionale, come previsto dall’articolo 8, comma 8, dello Statuto, convoca il Consiglio stesso a mezzo di telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo a documentare la ricezione della comunicazione, da inviarsi con preavviso di almeno sette giorni. Potranno essere utilizzati altri mezzi purché sia documentata la ricezione della comunicazione.
- Nel nominare i Vice-Presidenti ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, il Presidente indica per iscritto i poteri eventualmente ad essi delegati, in modo permanente o temporaneo.
- Il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni statutarie fino alla nomina del successore.
ARTICOLO 5 – Funzionamento del Consiglio Nazionale
- Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l’anno, previa convocazione scritta, anche tramite posta elettronica, a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente dell’Istituto, direttamente o a mezzo di persona dallo stesso delegata. Esso si riunisce, inoltre, su iniziativa di un terzo dei suoi componenti.
- Almeno due volte l’anno il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta congiunta con la Consulta Nazionale, per uno scambio di informazioni e per discutere le questioni di maggior rilevanza per l’Istituto.
ARTICOLO 6 – Ministri di culto – Nomina
- Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, dello Statuto, i candidati Ministri di culto sono presentati da due Ministri in carica.
- Essi devono aver compiuto, all’atto della presentazione, 35 anni, non devono aver superato i 70 anni, e devono aver praticato continuativamente nella Soka Gakkai per almeno 10 anni. L’incarico di Ministro di culto ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
- La delibera di nomina è adottata con la maggioranza prevista dall’articolo 12, comma 3, dello Statuto.
- Al compimento del 75° anno di età, il Ministro di culto cessa dall’incarico salva espressa proroga fino alla scadenza del quadriennio in corso, eventualmente rinnovabile, concessa mediante delibera adottata dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza prevista per la nomina.
ARTICOLO 7- Ministri di culto – Funzioni
- Il Ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo l’insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della Soka Gakkai. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili regionali e nazionali e i Rappresentanti regionali.
- Il Ministro di culto presta l’assistenza spirituale ai fedeli, officia i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di preghiera della comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.
ARTICOLO 8 – La Consulta Nazionale – Funzioni – Nomina Coordinatore
- La Consulta Nazionale è formata ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto. Nel caso in cui un responsabile nazionale o regionale o un rappresentante regionale cessi la propria funzione decade con effetto immediato dalla appartenenza alla Consulta.
- Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dello Statuto, la Consulta Nazionale esprime ed interpreta le esigenze di partecipazione della comunità dei fedeli alla vita dell’Istituto, e svolge le sue funzioni nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative degli altri organi nazionali.
- La Consulta può sottoporre al Consiglio Nazionale questioni che richiedano una decisione o la definizione di un orientamento di carattere generale. Può, altresì, sottoporre al Consiglio Nazionale questioni sollevate da una o più strutture comunitarie o territoriali dell’Istituto.
- Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare fino a dieci membri aggiunti della Consulta, i quali durano in carica fino alla scadenza di cui allo stesso articolo 6, comma 5, dello Statuto.
- I membri del Consiglio Nazionale, che non siano già membri della Consulta ad altro titolo, possono partecipare ai lavori della Consulta senza diritto di voto.
- La Consulta Nazionale elegge il proprio Coordinatore scegliendolo tra i suoi componenti. Il Coordinatore, che resta in carica per la durata della Consulta prevista dall’articolo 6, comma 5, dello Statuto, provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione. Il Coordinatore può, inoltre, nominare uno o più coadiutori.
- Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dello Statuto, il Coordinatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, intrattiene rapporti con gli altri organi dell’Istituto, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
- Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi relativi alla Consulta, tiene aggiornati i suoi atti e documenti e li custodisce presso la sede principale dell’Istituto.
ARTICOLO 9 – Il Comitato Direttivo Finanziario
- Il Comitato Direttivo Finanziario è costituito ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto. È presieduto dal Direttore, nominato con le modalità di cui all’articolo 10 dello Statuto.
- Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il verbale resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio Nazionale.
- Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.
- In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo posta elettronica contenente l’ordine del giorno completo, con un preavviso di almeno sette giorni.
- Il Direttore continua ad esercitare le proprie funzioni statutarie fino alla nomina del successore.
ARTICOLO 10 – Procedimento di rilascio e revoca del nulla osta per le cariche maggiori dell’Istituto
- I nulla osta di cui all’articolo 19 dello Statuto sono richiesti per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, al Presidente centrale della Soka Gakkai giapponese dal Presidente dell’Istituto o, in mancanza, o in caso di elezione del Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Nazionale che sia Ministro di culto.
- Il nulla osta è rilasciato per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, in lingua italiana o inglese, e deve pervenire presso la sede centrale dell’Istituto.
- La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, in lingua italiana o inglese, presso la sede centrale dell’Istituto.
ARTICOLO 11 – Nomina dei Responsabili nazionali
- I Responsabili nazionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 6, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguano per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l’impegno a favore degli altri.
- Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dello Statuto, il Consiglio Nazionale può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili nazionali con incarichi specifici. L’incarico si conclude automaticamente alla scadenza, salvo proroga espressa. I Responsabili nazionali così nominati sono membri della Consulta Nazionale.
- Ai sensi degli articoli 4, comma 6, e 11, comma 3, dello Statuto, il Consiglio Nazionale nomina, in un minimo totale di tre ed un massimo totale di cinque, i Responsabili della Divisione Giovani (maschile e femminile), i quali sono membri del Consiglio stesso. Nomina, altresì, in un minimo totale di due ed un massimo totale di quattro, i Responsabili delle Divisioni degli Adulti (uomini e donne), che sono anch’essi membri del Consiglio stesso.
- Le Divisioni dei Giovani, maschile e femminile, e le Divisioni degli Adulti, uomini e donne, agiscono con iniziative proprie in ambito religioso e culturale per rispondere alle diverse esigenze generazionali.
- Il Consiglio Nazionale può affidare a singole persone o a commissioni appositamente nominate incarichi legati a una funzione specifica, stabilendone una durata.
- L’incarico di Responsabile ha la durata di due anni. La nomina può essere rinnovata alla scadenza.
ARTICOLO 12 – Nomina dei Responsabili regionali
- I Responsabili regionali, nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguano per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l’impegno a favore degli altri.
- L’incarico di Responsabile regionale ha la durata di due anni e può essere rinnovato per lo stesso periodo, fatta salva in ogni caso comunicazione di rinuncia dell’interessato e/o di revoca dell’Istituto, anche a seguito di provvedimenti assunti in base al Codice di Comportamento.
- I Responsabili regionali sono membri della Consulta Nazionale.
ARTICOLO 13 – Strutture regionali
- Il Consiglio Nazionale con specifica delibera determina quali siano le strutture regionali, comprensive di una o più Regioni, che operano nell’Istituto ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto. Con la stessa delibera stabilisce gli elementi necessari per adempiere a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, dello Statuto.
- Con apposita delibera il Consiglio Nazionale può apportare modifiche all’assetto territoriale regionale.
- Ciascuna struttura regionale è tenuta a realizzare le attività istituzionali stabilite dal Consiglio Nazionale.
- Ogni struttura territoriale, nell’ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Nazionale:
- elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali – riunioni corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei fedeli e alla loro crescita spirituale;
- predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e di volontariato, da effettuarsi nel proprio ambito territoriale.
- Ciascuna Regione organizza le proprie attività attraverso strutture locali coordinate da Responsabili nominati dalle stesse Regioni il cui incarico ha la durata di due anni. Il Consiglio Nazionale determina con apposita delibera i criteri di nomina e l’operatività di tali incarichi.
ARTICOLO 14 – Nomina dei Rappresentanti regionali
- Il Consiglio Nazionale con apposita delibera determina la misura e i criteri per la designazione dei Rappresentanti regionali di cui all’articolo 6, comma 2, dello Statuto. Tra le misure determinate deve, comunque, essere previsto un rapporto proporzionale tra il numero dei fedeli di ciascuna Regione e il numero dei Rappresentanti regionali. I Rappresentanti regionali durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato per uguale durata, fatta salva in ogni caso comunicazione di rinuncia dell’interessato e/o di revoca dell’Istituto, anche a seguito di provvedimenti assunti in base al Codice di Comportamento.
- I Rappresentanti regionali di cui al comma precedente sono membri della Consulta Nazionale.
ARTICOLO 15 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all’articolo 16 dello Statuto è nominato dal Consiglio Nazionale e ha una durata di quattro anni.
ARTICOLO 16 – Durata delle responsabilità e degli incarichi
- È di due anni la durata di ogni altra responsabilità o incarico, fatte salve le norme dello Statuto e del Regolamento che prevedono una durata diversa. Il Consiglio Nazionale determina con apposita delibera i criteri di nomina e la decorrenza di tali responsabilità e incarichi.